Cassazione Civile, Ordinanza n. 16018/2025 del 15/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio introdotto dal Comune nei confronti di una persona poi risultata già deceduta al momento della notifica dell’atto di citazione in primo grado. La Corte d’appello ha accolto l’appello incidentale degli eredi, dichiarando nulla la sentenza di primo grado per inesistenza o omissione della notifica dell’atto introduttivo. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 330, commi 2 e 3, 139, comma 1, 156, 121 e 477, comma 2, c.p.c., sostenendo che la notificazione fosse valida perché eseguita presso la sede dell’impresa individuale del defunto e ricevuta da soggetto indicato come delegato alla ricezione degli atti, così da ritenersi comunque raggiunto lo scopo della notifica nella sfera di conoscibilità degli eredi. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso non era stato notificato a tutti i soggetti che avevano partecipato al giudizio di appello in qualità di appellanti incidentali, ma ha ritenuto superflua l’integrazione del contraddittorio poiché il ricorso era prima facie infondato. Nel merito, la Corte ha osservato che la notifica dell’atto di citazione era stata indirizzata al soggetto già deceduto e non impersonalmente agli eredi; inoltre, il soggetto che aveva ricevuto il plico non era identificato né identificabile, sicché non operava la presunzione di incarico alla ricezione degli atti. La generica deduzione del ricorrente sul raggiungimento dello scopo della notifica è stata giudicata insufficiente, e la documentazione allegata in cassazione è stata considerata inammissibile perché non specificamente riferita al giudizio di merito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla validità della notificazione dell’atto introduttivo di primo grado, valorizzando il fatto che la notifica era stata eseguita nei confronti di una persona già deceduta e a soggetto non identificato né identificabile presso la sede dell’impresa, senza che fosse dimostrato il raggiungimento dello scopo della notifica nella sfera di conoscibilità degli eredi. Ha inoltre escluso la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio, perché il ricorso appariva comunque manifestamente infondato. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione degli intimati. È stato infine dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente a sostegno della validità della notificazione del ricorso e del regime delle notifiche alle parti del giudizio
invocato per sostenere la validità della notifica eseguita presso il luogo di ricezione e consegna del plico
richiamato per la tesi del raggiungimento dello scopo dell’atto nonostante le irregolarità formali
richiamato dal ricorrente nel quadro delle norme sulla forma degli atti processuali
invocato dal ricorrente in relazione alla notificazione nei confronti degli eredi del destinatario originario
indicazione del vizio denunciato in cassazione per violazione di legge processuale
richiamati dalla Corte per affermare il potere-dovere del giudice di evitare attività processuali inutili e formalità superflue
menzionato come possibile base per l’integrazione del contraddittorio, ritenuta però superflua nel caso concreto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2012
utilizzato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2012
richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
menzionato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo, con evidente refuso nel testo
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato o inammissibile, la Corte può ritenere superflua l’integrazione del contraddittorio nei confronti di parti non evocate, evitando un inutile aggravio di tempi e spese processuali.
- La notificazione dell’atto introduttivo eseguita nei confronti di un soggetto già deceduto non può considerarsi valida per il solo fatto di essere avvenuta presso la sede dell’impresa del defunto, se il plico è ricevuto da persona non identificata né identificabile come addetta alla ricezione degli atti.
- La presunzione di incarico alla ricezione della notifica opera solo se il soggetto che ha ricevuto l’atto è identificato o comunque identificabile; in difetto, grava su chi invoca la validità della notifica l’onere di fornire elementi specifici e non generici.
- La deduzione del raggiungimento dello scopo della notificazione non può fondarsi su affermazioni meramente assertive, ma richiede allegazioni puntuali idonee a dimostrare che l’atto sia entrato effettivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario o dei suoi eredi.
- In cassazione non è utilmente valutabile documentazione introdotta senza specifica dimostrazione della sua produzione nel giudizio di merito, specie quando sia necessaria a sostenere un fatto decisivo non adeguatamente contestato nei gradi precedenti.
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