Cassazione Penale, Ordinanza n. 02592/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Corte di appello di Palermo - Misure di prevenzione che aveva rigettato il suo appello contro l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni due e mesi sei, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e con cauzione di euro 750. In cassazione il difensore ha dedotto vizio motivazionale e violazione di legge, sostenendo che la pericolosità sociale fosse stata desunta solo dai precedenti penali e che non fosse stata compiuta una adeguata revisione critica della condotta attuale del soggetto, il quale avrebbe sempre rispettato le prescrizioni impostegli.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero manifestamente infondate e, soprattutto, non proponibili in sede di legittimità nella materia delle misure di prevenzione, perché rivolte in realtà a contestare la motivazione del provvedimento impugnato, mentre il ricorso per cassazione è consentito esclusivamente per violazione di legge. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
sono state richiamate come disposizioni oggetto di censura, in relazione alla valutazione della pericolosità sociale ai fini dell'applicazione della sorveglianza speciale
è stato applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per violazione di legge; non è consentito dedurre in sede di legittimità censure che, pur formalmente qualificate come violazione di legge, investano in realtà la motivazione del provvedimento impugnato.
- La contestazione della valutazione di pericolosità sociale non può risolversi in una mera critica alla motivazione quando il giudice di merito abbia fondato il giudizio su elementi ritenuti rilevanti secondo la disciplina delle misure di prevenzione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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