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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31265/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale e da un avviso di accertamento ICI relativi all'anno 2010 riguardanti un'unità immobiliare sita in Roma. In primo grado era stata determinata una rendita catastale; in appello la CTR del Lazio aveva rigettato gli appelli principali dell'Agenzia delle Entrate e di Roma Capitale e, in parte, accolto l'appello incidentale della contribuente, ritenendo che per il 2010 dovesse considerarsi la rendita risultante da una successiva variazione DOCFA. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione deducendo, formalmente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione del d.m. n. 701 del 1994, sostenendo che la CTR avrebbe commesso errori cronologici nel ricostruire le variazioni DOCFA e che la rendita di euro 21.695,00 non derivava da una variazione del 2008, ma da una dichiarazione DOCFA presentata nel 2017, con efficacia solo da tale data e senza retroattività. La ricorrente chiede quindi, in sostanza, una diversa ricostruzione dei fatti documentali e dell'efficacia temporale delle variazioni catastali.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, la ricorrente solleciti un riesame del merito e degli accertamenti in fatto compiuti dal giudice di appello, senza confrontarsi adeguatamente con i documenti richiamati e senza prospettare un effettivo vizio nei limiti consentiti dal sindacato di legittimità. Inoltre osserva che le censure, così come formulate, mirano anche a rimettere in discussione la base imponibile ICI per il 2010, ma l'Agenzia delle Entrate non è titolare del potere impositivo relativo all'ICI, spettante all'ente locale, il quale non ha proposto impugnazione. La Corte condanna l'Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio di legittimità e precisa che non è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'esenzione dell'amministrazione statale tramite prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La deduzione di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzata per ottenere un riesame del merito o degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di appello.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sui fatti è circoscritto all'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, non potendo la Corte rivalutare il merito della controversia.

  • d.m. n. 701 del 1994

    È invocato dalla ricorrente quale parametro sulla disciplina delle variazioni DOCFA e della loro efficacia temporale, ma la censura è ritenuta inammissibile perché diretta a contestare l'accertamento di fatto.

  • l. n. 342 del 2000, art. 74

    È richiamata per affermare che una rendita catastale rettificata non notificata non ha efficacia impositiva ai fini ICI nei confronti del contribuente.

Massime di principio

  • In cassazione, la censura formalmente costruita come violazione di legge è inammissibile se, nella sostanza, mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti e dei documenti già esaminati dal giudice di merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non consente un riesame generale del compendio probatorio, ma soltanto la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
  • Chi impugna una decisione deve confrontarsi puntualmente con la ricostruzione fattuale posta a base della sentenza impugnata e con i documenti richiamati, altrimenti il ricorso è inammissibile.
  • Una parte non può contestare efficacemente, in sede di legittimità, profili relativi a un potere impositivo che non le appartiene, se il soggetto titolare di quel potere non ha proposto impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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