Sentenza n. 5542/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento: della Determinazione n. DPF/121 del 13.12.2022 della Regione Abruzzo (Dipartimento Sanità - Ufficio Supporto, affari generali e legali), ivi compreso l''Allegato Acon cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente; del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute; del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze, 6.7.2022; dell''Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e ulteriori atti precisati nel ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionali relativi alla determinazione degli importi dovuti nell'ambito del meccanismo del payback sanitario, compresa la determinazione regionale recante gli importi imputati all'impresa
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali e regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato la determinazione della Regione Abruzzo, i decreti ministeriali e l'accordo interistituzionale relativi al meccanismo del cd. payback, deducendone profili di illegittimità e chiedendo l'annullamento degli atti, al fine di non effettuare alcun pagamento. In prossimità dell'udienza ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere o, in subordine, di sopravvenuta carenza di interesse, avendo versato la quota ridotta pari al 25% dell'importo indicato nei provvedimenti di ripiano, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha escluso la cessazione della materia del contendere, rilevando che essa avrebbe potuto conseguire soltanto all'annullamento d'ufficio degli atti impugnati, mentre il pagamento della quota ridotta non soddisfa la pretesa demolitoria originaria, diretta a ottenere l'annullamento degli atti e a evitare qualsiasi pagamento. Tuttavia, il pagamento effettuato ha reso certa e definitiva l'inutilità della pronuncia, facendo venir meno per la ricorrente l'utilità concreta della decisione giudiziale. Le spese sono state integralmente compensate per eccezionali ragioni connesse alle peculiarità delle questioni trattate e all'andamento della vicenda processuale.
Norme richiamate
art. 7 decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95
quota ridotta pari al 25% dell'importo indicato nei singoli provvedimenti di ripiano
La disposizione ha consentito il versamento di una quota ridotta dell'importo dovuto; il pagamento effettuato in applicazione della norma ha fatto venir meno l'interesse concreto dell'impresa alla decisione sulla domanda di annullamento.
Richiamato, insieme all'art. 92, comma 2, c.p.c., quale base per la compensazione integrale delle spese in presenza di eccezionali ragioni.
Richiamato, insieme all'art. 26, comma 1, c.p.a., quale base per la compensazione integrale delle spese.
Massime di principio
- Il pagamento dell'importo richiesto, anche quando effettuato in misura ridotta in forza di una disciplina sopravvenuta, può determinare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso demolitorio se rende certa e definitiva l'inutilità della pronuncia giudiziale per il ricorrente.
- Il pagamento non determina, di per sé, la cessazione della materia del contendere quando la domanda proposta era diretta all'annullamento degli atti e a evitare qualsiasi pagamento: tale effetto richiede il venir meno dell'atto impugnato, ad esempio mediante annullamento d'ufficio.
- La cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse sono istituti distinti: la prima presuppone la soddisfazione della pretesa azionata, mentre la seconda ricorre quando viene meno l'utilità concreta della decisione, anche senza soddisfazione della domanda demolitoria.
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