Cassazione Penale, Ordinanza n. 14050/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna di primo grado per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri e per guida senza patente. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato inquadramento del fatto nella più lieve ipotesi di cui all'art. 494 c.p. anziché in quella di cui all'art. 495 c.p. Con il secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento della continuazione esterna tra i reati contestati. Con il terzo motivo ha denunciato violazione di legge e difetto di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché, quando l'induzione in errore avvenga mediante attribuzione di un falso nome in una dichiarazione resa a un pubblico ufficiale in un atto pubblico o all'autorità giudiziaria, opera la sussidiarietà dell'art. 494 c.p. e si configura soltanto il più grave reato di cui all'art. 495 c.p. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il motivo sulla continuazione, in quanto la Corte territoriale aveva motivato in modo adeguato l'assenza di una comune cornice deliberativa tra gli episodi. È stato infine ritenuto manifestamente infondato il motivo sulle attenuanti generiche, poiché la motivazione della sentenza impugnata era coerente e non presentava il vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
delitto di sostituzione di persona
ha carattere sussidiario rispetto all'art. 495 c.p. quando l'induzione in errore sia realizzata mediante falso nome in dichiarazione resa a un pubblico ufficiale in atto pubblico o all'autorità giudiziaria
si configura quando la falsa dichiarazione sull'identità o su qualità personali avvenga nei confronti di un pubblico ufficiale in un atto pubblico o dinanzi all'autorità giudiziaria
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
il vizio motivazionale è censurabile solo quando il percorso argomentativo contrasti con massime di esperienza o con altre affermazioni del provvedimento, senza sindacato diretto sulla rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali
Massime di principio
- La sostituzione di persona ex art. 494 c.p. è norma sussidiaria e non si applica quando la falsa identità o qualità personale sia utilizzata per rendere una dichiarazione a un pubblico ufficiale in atto pubblico o all'autorità giudiziaria: in tale ipotesi si applica l'art. 495 c.p.
- Il mancato riconoscimento della continuazione tra più reati è insindacabile in cassazione se la sentenza di merito ha fornito una motivazione non meramente apparente e ha escluso la comune cornice deliberativa tra gli episodi.
- Il vizio di motivazione deducibile ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. non consente una rivalutazione del fatto o delle risultanze processuali, ma solo il controllo sulla coerenza logica interna della motivazione rispetto alle massime di esperienza e alle altre affermazioni della decisione.
- Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione basata su elementi concreti del fatto e della personalità dell'imputato, come precedenti condotte analoghe e modalità esecutive del reato, senza che ciò integri di per sé un vizio di legittimità.
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