Cassazione Penale, Sentenza n. 23520/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del GIP che, in sede di opposizione a decreto penale di condanna con contestuale richiesta di ammissione all'oblazione, aveva rigettato l'istanza di oblazione e dichiarato esecutivo il decreto penale opposto. Si censurava l'abnormità del provvedimento in quanto, anziché disporre la prosecuzione del giudizio con emissione del decreto di giudizio immediato ai sensi dell'art. 464 c.p.p., il GIP aveva reso esecutivo il decreto penale, privando così l'imputata della possibilità di rimettere in discussione la sua responsabilità nel contraddittorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato nella parte in cui dichiarava esecutivo il decreto penale opposto. La Corte ha ribadito il principio secondo cui il GIP non può dichiarare esecutivo il decreto penale sul presupposto dell'inammissibilità della richiesta di oblazione contenuta nell'opposizione, dovendo invece, quando sia presentata opposizione, procedere come previsto dall'art. 464 c.p.p. (emissione del decreto di giudizio immediato o prosecuzione del giudizio), garantendo così all'imputato la possibilità di discutere la propria responsabilità nel contraddittorio.
Norme richiamate
La Corte precisa che l'art. 461, comma 5, non consente di dichiarare inammissibile l'opposizione in conseguenza della inammissibilità della richiesta di oblazione; il provvedimento che dichiari esecutivo il decreto per tale motivo è abnorme e ricorribile.
Norma richiamata quale riferimento all'istituto dell'oblazione; la decisione osserva che il rigetto della richiesta di ammissione all'oblazione non legittima la dichiarazione di esecutività del decreto opposto.
Secondo la Corte, quando sia proposta opposizione al decreto penale (anche se nell'atto non è espressamente richiesta la celebrazione del giudizio), il giudice deve comunque emettere il decreto di giudizio immediato o disporre la prosecuzione del giudizio, e non può sostituirsi a tale vicenda processuale dichiarando esecutivo il decreto opposto.
Massime di principio
- Se il decreto penale è tempestivamente opposto e l'opposizione contiene una richiesta di oblazione, il rigetto della richiesta di oblazione non legittima il giudice a dichiarare il decreto penale esecutivo: l'opposizione resta efficiente e va trattata secondo le regole del contraddittorio.
- Il Giudice per le indagini preliminari, in presenza di opposizione al decreto penale, deve adottare le misure procedurali previste dall'art. 464 c.p.p. (emissione del decreto di giudizio immediato o prosecuzione del giudizio) e non può sostituirsi al processo sostanziale con una dichiarazione di esecutività basata solo sul rigetto dell'oblazione.
- Un provvedimento che dichiari esecutivo il decreto penale sul presupposto del diniego di oblazione è abnorme e annullabile in cassazione, in quanto priva l'imputato della possibilità di discutere la propria responsabilità in contraddittorio.
- Anche quando l'atto di opposizione non richieda espressamente lo svolgimento del giudizio, il giudice ha comunque il dovere di emettere il decreto di giudizio immediato ai sensi dell'art. 464 c.p.p.; pertanto l'assenza di una domanda di giudizio nell'opposizione non autorizza la dichiarazione di esecutività.
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