Cassazione Penale, Ordinanza n. 31370/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio in lieve entità. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività del trattamento sanzionatorio irrogato. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure investissero valutazioni di merito non deducibili in sede di legittimità, evidenziando che la motivazione della Corte territoriale sul diniego delle attenuanti generiche era congrua e immune da vizi logici, e che la pena era stata determinata in misura media o prossima al minimo edittale, circostanza che non richiede una motivazione particolarmente analitica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità la motivazione della Corte di appello sul diniego delle attenuanti generiche, perché coerente e non viziata logicamente. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha osservato che una motivazione specifica e dettagliata è necessaria solo quando la pena sia irrogata in misura prossima al massimo edittale o superiore alla media, mentre nel caso di specie la pena era stata determinata in misura media o prossima al minimo, quindi secondo criteri rimessi al giudice di merito. Conseguentemente, all'inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
individua il reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio di lieve entità, per il quale era stata pronunciata la condanna confermata in appello.
disciplina le circostanze attenuanti generiche; il loro mancato riconoscimento è stato ritenuto sorretto da motivazione congrua e quindi non censurabile in cassazione.
i criteri di commisurazione della pena sono rimessi al giudice di merito; la motivazione analitica è richiesta solo per pene prossime al massimo edittale o superiori alla media.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per giustificare la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito presenti vizi logici o giuridici; quando la motivazione è congrua e coerente con le risultanze processuali, la censura è inammissibile.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede una motivazione particolarmente analitica quando la sanzione è quantificata in misura media o prossima al minimo edittale.
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano in una diversa valutazione di merito sulla misura della pena o sul riconoscimento delle attenuanti, se la sentenza impugnata contiene un apparato argomentativo non illogico.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo specifiche ragioni di esonero.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31312/2025 del 19/09/2025
- ordinanza_penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31313/2025 del 19/09/2025
- ordinanza_penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31314/2025 del 19/09/2025
- ordinanza_penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31328/2025 del 19/09/2025
- ordinanza_penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31329/2025 del 19/09/2025
- ordinanza_penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31330/2025 del 19/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →