Cassazione Civile, Ordinanza n. 10139/2023 del 17/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privati)
La controversia
La società ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. e art. 362 c.p.c. avverso la sentenza del Consiglio di Stato che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione da essa proposto contro una precedente sentenza dello stesso Consiglio di Stato, con la quale era stato parzialmente annullato, in accoglimento delle domande dei privati, il decreto regionale di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto eolico. Prima della decisione, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, riferendo che la Regione aveva rilasciato un nuovo provvedimento autorizzativo a seguito di una transazione intervenuta con i privati.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha precisato che, poiché la rinuncia è intervenuta dopo la fissazione dell'adunanza, l'estinzione doveva essere pronunciata dal Collegio. Non ha disposto sulle spese, in assenza di attività difensiva delle parti intimate. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, osservando che tale previsione opera solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è estensibile analogicamente.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
fondamento del ricorso per cassazione avverso decisioni del Consiglio di Stato nei limiti consentiti dall'ordinamento
norma invocata per proporre ricorso per cassazione contro la sentenza del Consiglio di Stato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato si applica solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, e non alla declaratoria di estinzione per rinuncia
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se intervenuta dopo la fissazione dell'adunanza, è dichiarata dal Collegio e comporta l'estinzione del giudizio.
- In assenza di attività difensiva delle parti intimate, non vi è luogo a regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
- L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 è misura eccezionale e di stretta interpretazione, applicabile solo nei casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non anche all'estinzione per rinuncia.
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