Sentenza del 12/09/2022 n. 1046 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la sentenza della CTP con diversa motivazione: l'Ufficio non ha dimostrato i presupposti per ritenere responsabile l'ex socio/liquidatore in base all'art. 2495 c.c. (mancata prova di distribuzione dell'attivo e di somme riscosse dal socio). Per l'incertezza giurisprudenziale le spese sono compensate.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento ai fini IVA e atto di contestazione sanzioni (art. 8, c.2 DL 16/2012) per l'anno 2014: l'Ufficio aveva disconosciuto i costi della società ritenendola una "cartiera" e le operazioni oggettivamente inesistenti sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza che evidenziava rapporti esclusivi con il Gruppo ZZ SPA. La società aveva censurato il p.v.c. per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e motivazione e contestava l'inesistenza soggettiva/oggettiva delle fatture. In primo grado la CTP aveva accolto i ricorsi della società richiamando una perizia di parte sul capannone e ritenendo mancanti elementi indiziari sufficienti per qualificarla come cartiera. In appello l'Agenzia ha riproposto le ragioni dell'accertamento; l'appello è stato notificato, dopo la cancellazione della società dal registro, all'ex socio ed ex liquidatore TIZIO, facendo emergere la questione della legittimazione passiva e della responsabilità successoria ai sensi dell'art. 2495 c.c.: la Commissione ha ritenuto che l'Amministrazione non abbia dimostrato l'esistenza di un attivo distribuito né che l'ex socio abbia percepito somme, risultando così carente la prova della responsabilità dell'ex socio e l'impugnazione illegittima.
Norme richiamate
Usata dall'Amministrazione per la contestazione delle sanzioni connesse alla presunta frode IVA; nel giudizio la legittimità dell'applicazione è stata rimessa alla valutazione sulla sussistenza delle operazioni e delle prove indiziarie.
Stabilisce la responsabilità dei soci per le obbligazioni della società cancellata fino alla concorrenza delle somme da essi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. La Commissione ha richiamato questo limite sostanziale e il principio secondo cui l'Amministrazione deve provare la distribuzione dell'attivo e l'effettivo percepimento da parte dei soci.
SS.UU. n. 6070/2013 (giurisprudenza)
Richiamata come principio secondo cui la notificazione al difensore dell'ex socio-liquidatore trasferisce la legittimazione sostanziale e processuale; non esonera però l'Amministrazione dall'onere probatorio relativo alla responsabilità dei soci.
Cassazione n. 10841/2020 e n. 20129/2020 (giurisprudenza)
Citate a sostegno del principio che la responsabilità dei soci di società cancellata richiede prova della distribuzione dell'attivo e delle somme riscosse; confermano l'orientamento secondo cui l'Amministrazione ha l'onere di provare tali elementi.
Massime di principio
- Se la società è stata cancellata dal registro delle imprese l'Amministrazione finanziaria, per chiamare a rispondere i soci o il liquidatore, deve provare che vi sia stata distribuzione dell'attivo e che i soci abbiano effettivamente ricevuto somme in base al bilancio finale di liquidazione (art. 2495 c.c.).
- La notifica dell'appello all'ex socio/liquidatore tramite il suo difensore è valida per la prosecuzione del processo, ma non sostituisce l'obbligo probatorio dell'Amministrazione circa la responsabilità sostanziale dei privati.
- Per qualificare una società come "cartiera" e disconoscere costi/fatture occorrono elementi indiziari solidi e un'istruttoria motivata: rilievi di GdF e rapporti commerciali con un unico gruppo non sono automaticamente sufficienti se sussistono elementi contrari (es. perizia tecnica, riscontri documentali).
- L'esito favorevole in giudizio penale può essere rilevante e valorizzabile in sede tributaria come elemento di fatto/indizio, ma non è automaticamente determinante; occorre valutazione complessiva delle prove.
- In presenza di incertezza giurisprudenziale su questioni complesse (responsabilità successoria, qualificazione di operazioni), il giudice può compensare le spese di lite.
- L'Amministrazione deve documentare specificamente le ragioni per ritenere la soggettiva responsabilità di soci o liquidatori (non basta riprodurre motivazioni rivolte alla società estinta).
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