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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03804/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

I contribuenti impugnavano la sentenza della CTR Calabria che, accogliendo l'appello dell'Agenzia delle entrate, aveva ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento IRPEF per l'anno 2009 relativi a somme percepite da dirigenti medici di un'azienda sanitaria a seguito di accordo transattivo. Le somme erano state corrisposte in esecuzione di una precedente sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato l'inadempimento dell'ente agli obblighi contrattuali sulla retribuzione di risultato prevista dal CCNL e aveva riconosciuto un risarcimento del danno, rimettendone la quantificazione a separato giudizio. Con l'unico motivo del ricorso RG 3826/2022 i contribuenti denunciavano violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 51 d.P.R. 917/1986, sostenendo che quanto percepito non costituiva reddito da lavoro dipendente ma risarcimento del danno da perdita di chance, dunque non imponibile. Un secondo ricorso identico, RG 3884/2022, era stato iscritto per errore informatico avverso la stessa sentenza.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi. Ha dichiarato inammissibile il ricorso RG 3884/2022 perché successivo e identico a un primo ricorso tempestivamente proposto, in applicazione del principio di consumazione del potere di impugnazione. Quanto al ricorso RG 3826/2022, lo ha accolto: ha ritenuto errata la qualificazione operata dalla CTR, perché le somme transatte non avevano natura retributiva ma risarcitoria del danno emergente derivante dalla perdita di chance di accrescimento professionale, e quindi non erano imponibili ex art. 6, comma 2, TUIR. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo i ricorsi originari dei contribuenti. Le spese del merito sono state compensate; l'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità nel procedimento RG 3826/2022, mentre nel RG 3884/2022 le spese sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 6 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Le somme risarcitorie sono imponibili solo se reintegrano una mancata percezione di redditi; se riparano un danno diverso, come la perdita di chance, non costituiscono reddito imponibile.

  • art. 51 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato dai ricorrenti come norma sulla tassazione del reddito da lavoro dipendente, ritenuta non correttamente applicata dalla CTR.

  • art. 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere, in subordine, la tassazione separata; la Corte non accoglie questa ricostruzione perché esclude in radice la natura reddituale delle somme.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Citato per il procedimento camerale e la proposta del relatore.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Usato per decidere la causa nel merito senza rinvio, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 52 del c.c.n.l. dell'8 giugno 2000

    Norma collettiva invocata nella controversia di lavoro quale base degli obblighi sull'istituto della retribuzione di risultato.

Massime di principio

  • Le somme corrisposte a titolo risarcitorio sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi solo quando sostituiscono o reintegrano redditi non percepiti; se compensano un danno diverso, restano fuori dall'imposizione.
  • Il risarcimento del danno da perdita di chance di sviluppo professionale del lavoratore non ha natura reddituale, perché tutela una possibilità attuale ed economicamente valutabile perduta, e non il mancato conseguimento di un reddito già maturato.
  • La qualificazione fiscale della somma dipende dalla causa concreta dell'attribuzione e non dal criterio utilizzato dal giudice civile o del lavoro per quantificarne l'importo.
  • La previsione di una base di calcolo ancorata a un contratto collettivo o a una retribuzione potenziale non trasforma automaticamente in reddito imponibile una somma che, per il suo titolo, resta risarcimento del danno emergente.
  • Nel processo civile di legittimità, la proposizione di un secondo ricorso identico e successivo contro la stessa sentenza, dopo un primo ricorso tempestivo, è inammissibile per consumazione del potere di impugnazione.
  • Quando la causa è matura e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare e decidere direttamente nel merito ex art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiTributiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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