Cassazione Civile, Ordinanza n. 20222/2021 del 15/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (espulso)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione il decreto con cui il Giudice di pace di Massa aveva convalidato un provvedimento del Questore di Massa Carrara emesso in esecuzione del decreto di espulsione del Prefetto, tutti adottati il 13 settembre 2019. Con il primo motivo ha dedotto nullità del decreto per errata individuazione del provvedimento oggetto del giudizio e difetto assoluto di motivazione: secondo il ricorrente, il Giudice di pace aveva deciso sulla convalida del trattenimento presso un CPR, già peraltro convalidato dal Giudice di pace di Bari territorialmente competente, senza invece pronunciarsi sull’opposizione al decreto di espulsione. Con il secondo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione delle norme sull’espulsione amministrativa e sul trattenimento, sostenendo che il decreto impugnato non aveva valutato le circostanze dedotte in opposizione, relative alla mancanza di attualità della pericolosità sociale, ai vincoli familiari in Italia, alla durata del soggiorno nel territorio nazionale e all’assenza di legami con il Paese di origine.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato. Ha rilevato, esaminando direttamente gli atti per la natura processuale del vizio denunciato, che il giudizio di merito aveva ad oggetto non la convalida del trattenimento, ma l’opposizione al decreto di espulsione del Prefetto. L’errata individuazione dell’oggetto del giudizio ha integrato una duplice violazione dell’art. 112 c.p.c.: da un lato extrapetizione, per avere il giudice pronunciato su una domanda diversa da quella proposta; dall’altro omessa pronuncia, per non avere verificato i presupposti della misura espulsiva contestati dall’opponente. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Giudice di pace di Massa, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
consente di denunciare la nullità del provvedimento per vizi processuali, rispetto ai quali la Corte può esaminare direttamente gli atti processuali
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato e vieta sia l'extrapetizione sia l'omessa pronuncia
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.
la doglianza su violazione di legge e nullità era assorbita dall'accoglimento del primo motivo
art. 13, commi secondo, lett. c), 2-bis, quarto e quinto, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
richiamato dal ricorrente come base della censura sulla mancata valutazione dei presupposti dell'espulsione
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione alla misura esecutiva collegata all’espulsione
Massime di principio
- Quando il ricorso denuncia un vizio processuale che emerge dal contenuto del provvedimento, la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti di causa per verificare l’esatta individuazione dell’oggetto del giudizio.
- L’erronea individuazione della domanda o del provvedimento impugnato può integrare, insieme, extrapetizione e omessa pronuncia, se il giudice decide su un oggetto diverso da quello devoluto e omette di esaminare la domanda effettivamente proposta.
- Nel giudizio contro un decreto di espulsione, il giudice deve pronunciarsi sui presupposti specificamente contestati dall’opponente; la mancata valutazione di tali elementi comporta nullità della decisione per violazione dell’art. 112 c.p.c.
- L’accoglimento di un motivo che assorbe le ulteriori censure comporta cassazione con rinvio al giudice di merito, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi al thema decidendum originario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20128/2021 del 15/07/2021
- ordinanza_civile · 15 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20129/2021 del 15/07/2021
- ordinanza_civile · 15 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20130/2021 del 15/07/2021
- ordinanza_civile · 15 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20131/2021 del 15/07/2021
- ordinanza_civile · 15 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20132/2021 del 15/07/2021
- ordinanza_civile · 15 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20133/2021 del 15/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →