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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2584/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorsi contestano diversi profili della sentenza d'appello: per Anna Aieta si censurano la rinnovazione e l'assunzione delle prove dichiarative (art. 603 c.p.p.), la ritenuta responsabilità associativa con ruolo apicale, la responsabilità per violenza privata e il mancato riconoscimento delle attenuanti; per Fiorillo Salvatore si impugna la riforma dell'assoluzione in relazione al reato di associazione mafiosa, la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, le aggravanti ex art. 416-bis e la determinazione della pena; per Lucente Salvatore si contestano l'assunzione di dichiarazioni integrative, la ricostruzione della sua responsabilità associativa e patrimoniale, l'applicazione di aggravanti e la determinazione del tempo di commissione del reato (incidenza della modifica normativa del 2015 sulla cornice edittale).

La decisione

La Cassazione ha dichiarato i ricorsi "fondati nei limiti di chi si dirà" con esiti differenziati: - Per Fiorillo Salvatore: il ricorso è accolto sul punto principale (motivazione rafforzata e valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori); la sentenza d'appello è annullata con rinvio e la Corte d'appello dovrà riesaminare la posizione del ricorrente applicando i criteri di motivazione rinforzata indicati dalla Corte di Cassazione. - Per Anna Aieta: gran parte del ricorso è stato respinto; è invece accolto il motivo relativo al capo P (violenza privata): la sentenza d'appello è annullata con rinvio per carenza motivazionale circa l'elemento dell'evento (collegamento eziologico tra minacce e conseguente condotta della vittima). Invece la condanna per associazione mafiosa e il riconoscimento del ruolo apicale sono stati confermati come definitivamente accertati. - Per Lucente Salvatore: la maggior parte dei motivi è stata ritenuta inammissibile o infondata; è invece accolto parzialmente il motivo relativo alla determinazione del tempo di commissione del reato (incidenza della legge n. 69/2015 sulla cornice edittale): la Cassazione ha rilevato carenze motivazionali sul punto e ha disposto la necessità di verificare la prosecuzione della partecipazione fino a data successiva alla modifica normativa. In sintesi la Cassazione annulla con rinvio per Fiorillo e per il capo P di Aieta; conferma la responsabilità associativa di Aieta; rimette alla Corte d'appello la valutazione integrata secondo i principi di motivazione rafforzata e con chiarimenti sul punto temporale per Lucente.

Norme richiamate

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Consente la rinnovazione della prova dichiarativa anche d'ufficio in appello; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso di tale strumento per l'assunzione delle dichiarazioni dei collaboratori, purché rispettate le garanzie procedurali e la necessaria motivazione

  • art. 603, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma collegata alla rinnovazione probatoria; la Corte richiama l'obbligo di indicare le ragioni poste a fondamento della rinnovazione quando rilevanti ai fini della decisione

  • art. 151, comma 2, disp. att. cod. proc. pen.

    Regola le modalità di assunzione della prova dibattimentale disposta dal giudice (possibilità di esame diretto da parte del giudice con successivo controesame delle parti)

  • art. 416-bis cod. pen.

    Definisce il reato di associazione mafiosa e le aggravanti correlate; la Corte ha confermato che per il riconoscimento del ruolo apicale è necessario dimostrare funzioni direttive, decisionali e di gestione dell'associazione

  • art. 416-bis, commi 4 e 6, cod. pen.

    Prevedono aggravanti specifiche (es. uso del metodo mafioso, finalità agevolatoria, intestazione fittizia); la loro applicazione richiede adeguata motivazione e, se fondata su sentenze non irrevocabili o su elementi dubbi, può essere censurata

  • art. 612 cod. pen.

    Delitto di violenza privata: la sentenza è stata annullata sul capo P per mancata dimostrazione dell'evento naturale richiesto (il 'fare, tollerare o omettere' della vittima collegato alla minaccia)

  • art. 349 e artt. 476-479 cod. pen.

    Norme relative ad altri reati contestati (reati fallimentari e reati contro il patrimonio/mercato); la Corte ha valutato la congruità della motivazione rispetto a tali contestazioni, rigettando alcune censure per genericità

  • legge n. 69 del 27 maggio 2015, art. 5, comma 1, lett. a

    Ha inasprito la cornice edittale dell'art. 416-bis; la Corte ha richiamato la necessità di accertare il tempo di persistenza della partecipazione per applicare la nuova disciplina, e ha rilevato carenze motivazionali sulla prova della prosecuzione dopo la modifica normativa

Massime di principio

  • Quando la Corte d'appello ribalta una decisione di primo grado (assoluzione o condanna) è obbligatoria una "motivazione rafforzata": il giudice di appello deve confrontarsi punto per punto con la motivazione del primo giudice e spiegare in modo stringente perché la valutazione cambia
  • La rinnovazione della prova dichiarativa ai sensi dell'art. 603 c.p.p. può essere disposta anche d'ufficio, ma il giudice deve indicare le ragioni della rinnovazione e garantire il contraddittorio; le parti devono poter valutare e controesaminare le dichiarazioni acquisite in tale sede
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia richiedono particolare cura valutativa: il giudice deve verificare attendibilità, indipendenza temporale delle dichiarazioni, possibile carattere de relato e riscontri oggettivi (intercettazioni, documenti) prima di fondare su di esse una riforma dell'assoluzione
  • Per il riconoscimento del ruolo apicale nell'associazione mafiosa non bastano indici di conoscenza o influenza familiare: è necessario dimostrare atti gestionali, poteri decisionali e contributo oggettivo e continuativo all'organizzazione
  • Nel reato di violenza privata è imprescindibile provare l'evento naturale collegato alla minaccia o violenza (cioè che la condotta abbia prodotto il "fare, tollerare o omettere" della vittima); l'accertamento deve essere esplicitato in motivazione
  • L'applicazione di aggravanti (es. art. 416-bis commi 4 e 6) richiede esplicita motivazione e solide riscontri probatori; l'uso di sentenze non irrevocabili o valutazioni assertive può comportare l'annullamento
  • Sui profili temporali rilevanti ai fini della determinazione della pena (es. modifiche normative che inaspriscono il quadro sanzionatorio) il giudice deve motivare con precisione la prova circa la prosecuzione della condotta nel periodo successivo all'intervento legislativo
  • I ricorsi che contengono censure generiche, prive di specificazione puntuale degli elementi di fatto o del nesso logico tra motivi e decisione, sono spesso dichiarati inammissibili: le impugnazioni devono essere autosufficienti e circostanziate

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