Cassazione Penale, Sentenza n. 29823/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Velletri del 26/08/2022 che aveva applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Due censure: 1) illegittimità della multa applicata pari a euro 15.000 in quanto, secondo il ricorrente, eccede la forbice edittale prevista per il reato riqualificato ai sensi del comma 5 dell'art. 73; 2) vizio di motivazione e violazione di legge relativamente alla confisca della somma di euro 535 rinvenuta in casa, in assenza di spiegazione sul perché tale importo dovesse essere acquisito all'Erario mentre euro 110 trovati nel portafoglio erano stati restituiti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato esclusivamente sul primo motivo: ha rilevato che la multa di euro 15.000 eccede la forbice edittale prevista per l'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (da euro 1.032 a euro 10.329). Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Velletri per riesaminare l'accordo e l'applicazione della pena. Ogni altra questione, in particolare quella relativa alla confisca, è stata dichiarata assorbita e non è stata decisa dalla Corte.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
forbice edittale indicata nella sentenza: da euro 1.032 a euro 10.329
La norma fissa la forbice sanzionatoria per il reato; la Corte ha ritenuto che la sanzione pecuniaria applicata (euro 15.000) eccede tale forbice, determinando l'illegalità della pena
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Consente alle parti di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti anche per illegalità della pena; la Corte ha applicato questa norma per esaminare la legittimità della multa
Massime di principio
- Nel caso di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti, è ammesso il ricorso per cassazione per vizi di diritto della pena (art. 448, comma 2-bis c.p.p.); quindi l'accordo non esclude il controllo di legalità da parte della Cassazione
- Le sanzioni pecuniarie devono rientrare nella forbice edittale prevista dalla norma incriminatrice: se la pena concordata eccede tale forbice, può essere annullata la sentenza che l'ha applicata
- Se la Cassazione accerta un'illegalità evidente della pena, può annullare senza rinvio e disporre la trasmissione degli atti al giudice di merito per il riesame dell'accordo e della determinazione della pena
- Le questioni accessorie sollevate in cassazione (per es. confisca o restituzione di somme) possono essere dichiarate "assorbite" se la decisione sulla illegittimità della pena rende superfluo il loro esame; saranno comunque riesaminate dal giudice di merito quando gli atti torneranno in istruttoria
- In ipotesi di contestazione di misure patrimoniali il giudice di merito deve motivare chiaramente la misura (confisca o restituzione) per evitare vizi di motivazione censurabili in sede di impugnazione
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