Cassazione Penale, Sentenza n. 37871/2024 del 15/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione (art. 671 c.p.p.) tra più condanne irrevocabili riportate in sentenze del 2/7/1999 (associazione mafiosa e tentata estorsione aggravata), del 31/5/2006 (concorso anomalo in omicidio e reati in materia di armi) e del 14/7/2021 (omicidio volontario). L'istanza era stata rigettata dal giudice dell'esecuzione con ordinanza del 6/12/2023. In cassazione il ricorrente deduce erronea applicazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. e vizi di motivazione per aver omesso di valutare gli elementi indicativi di un medesimo disegno criminoso (omogeneità dei reati e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causalità, modalità della condotta, sistematicità/abitudini).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo le censure infondate. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse correttamente applicato i principi di diritto consolidati in materia di continuazione, avendo valutato gli indicatori rilevanti e motivato adeguatamente la decisione di negare l'esistenza di un unico disegno criminoso unificante le fattispecie. La motivazione è stata ritenuta logica e conforme ai canoni legali e dunque idonea a superare il sindacato di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma invocata per ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati già oggetto di condanne irrevocabili; la Corte ha valutato i criteri indicati dalla giurisprudenza per accertare l'esistenza di un medesimo disegno criminoso e ha ritenuto che nel caso concreto tali criteri non fossero soddisfatti.
Richiamato dal ricorrente come criterio di coordinamento delle pene in caso di continuazione; la Corte ha ritenuto che non sia stata commessa alcuna errata applicazione della disciplina sostanziale delle concause e della continuazione.
Norma che disciplina la pronuncia sulle spese processuali in Cassazione; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati già definitivamente giudicati è necessario dimostrare l'esistenza di un medesimo disegno criminoso; il giudice valuta indicatori quali omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, nesso di causalità, modalità operative e sistematicità degli atti.
- La valutazione sulla sussistenza di una continuazione è sostanzialmente fattuale: il giudice dell'esecuzione deve motivare adeguatamente la decisione, ma la Corte di Cassazione verifica solo la logicità e la conformità legale della motivazione, senza riesaminare in senso pieno le prove.
- L'onere di allegazione e, in concreto, di persuadere circa l'esistenza del progetto criminoso unitario ricade sul richiedente (ricorrente); una motivazione che espone le ragioni contrarie è sufficiente se risultano coerenti e non illogiche.
- Eccezioni o ricorsi per presunta errata applicazione delle norme sostanziali (es. art. 81 c.p.) richiedono dimostrare che il giudice abbia travisato i criteri legali: mere contestazioni della valutazione probatoria non sono normalmente idonee a rovesciare il giudizio di merito.
- In caso di rigetto del ricorso in Cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo diverse ragioni di fatto o diritto.
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