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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18158/2025 del 14/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'ottemperanza ex art. 35-bis, comma 5, Ord. pen. di un provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Novara del 7 ottobre 2013 che aveva disapplicato il punto n.15 dell'ordine di servizio n.636-bis (che prevedeva la chiusura del "blindo" per l'intero tempo di esecuzione della sanzione), prescrivendo invece la chiusura solo per il tempo del passaggio degli altri detenuti. Attanasio lamentava la mancata esecuzione di tale statuizione da parte dell'Amministrazione penitenziaria, con conseguente permanente chiusura del blindo e pregiudizio per la salute; denunciava inoltre scarsa chiarezza motivazionale dell'ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il Magistrato di sorveglianza abbia fornito motivazione articolata e coerente: il provvedimento favorevole del 7 ottobre 2013 ha avuto efficacia limitata (giudicato "debole") ed è stato successivamente superato dalla disciplina contenuta nella circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del 2 ottobre 2017 (che consente modalità di esecuzione dell'isolamento, compresa la chiusura del blindo) e dalla successiva sottoposizione del detenuto al regime della sorveglianza particolare ex art. 14-bis Ord. pen., fatto nuovo idoneo a giustificare misure più restrittive. Inoltre la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. per ricorso manifestamente infondato.

Norme richiamate

  • art. 35-bis Ord. pen.

    Fondamento normativo dell'istanza di ottemperanza; la Corte ha ritenuto che l'ottemperanza al provvedimento del 7/10/2013 fosse limitata dalla successiva normativa amministrativa (circolare DAP 2/10/2017) e da fatti sopravvenuti relativi al detenuto.

  • art. 14-bis Ord. pen.

    La sottoposizione del detenuto al regime della sorveglianza particolare ai sensi dell'art.14-bis è stata considerata un "quid novum" (fatto sopravvenuto che evidenzia ulteriore pericolosità) idoneo a superare le statuizioni favorevoli precedenti.

  • art. 27 Cost.

    La doglianza costituzionale sulla tutela della salute (art.27 Cost.) è stata ritenuta generica; la Corte ha ritenuto che il provvedimento favorevole precedente non avesse efficacia di portata generale idonea a precludere le determinazioni amministrative successive.

  • circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria 2 ottobre 2017 (artt. 27, 28)

    La circolare è stata valorizzata come disciplina successiva che regola le modalità di esecuzione dell'isolamento e dell'isolamento disciplinare, prevedendo la possibilità di chiusura del blindo; ha giustificato il diverso approccio adottato dall'Amministrazione penitenziaria.

  • provvedimento Magistrato di sorveglianza di Novara 7/10/2013

    "la concreta e diuturna chiusura del blindo per ventiquattro ore è disposizione che, se davvero in concreto attuata, appare suscettibile di compromettere le esigenze di salute"

    Il provvedimento di favore è stato qualificato come giudicato "debole" e di efficacia limitata al singolo caso/istituto; la Corte ha ritenuto che non impedisse, in via assoluta, successivi provvedimenti amministrativi adottati per ragioni di sicurezza.

  • ordine di servizio n. 636-bis punto 15

    Individuato come la disposizione originaria che prevedeva la chiusura continuativa del blindo; il provvedimento del 7/10/2013 lo aveva disapplicato nei confronti del ricorrente, ma tale disapplicazione è stata ritenuta non preclusiva di diverse determinazioni amministrative successive.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella censura per violazione di legge e motivazione; la Corte ha ritenuto la censura generica e infondata.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato nella contestazione sulla apparente motivazione dell'ordinanza impugnata; la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata e comprensibile.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale usata per la sintesi del motivo di ricorso in cassazione; non ha inciso sull'esito sostanziale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per la condanna per soccombenza del ricorrente a versare Euro 3.000 alla Cassa delle ammende per ricorso manifestamente infondato.

  • Corte cost. sent. n. 135 del 2013

    Richiamata a supporto del principio che la chiusura continuativa del blindo può compromettere la salute; tuttavia la Corte ha ritenuto che il principio non fosse di applicazione generalizzata al caso concreto alla luce delle modifiche normative e del successivo regime di sorveglianza.

  • Corte cost. sent. n. 186 del 2000

    Citata come riferimento giurisprudenziale relativo alla possibilità di sanzioni processuali per ricorsi manifestamente infondati; giustificazione della condanna per spese e ammenda.

Massime di principio

  • Un provvedimento giudiziale favorevole al singolo detenuto può avere efficacia limitata ("giudicato debole") e non impedire che l'Amministrazione penitenziaria, sulla base di successiva normativa o circolari, introduca modalità diverse di esecuzione compatibili con la legge.
  • La successiva emersione di fatti nuovi (es. sottoposizione del detenuto a regime di sorveglianza particolare ex art.14-bis) può giustificare l'adozione di misure più restrittive e superare statuizioni giudiziali precedenti riferite a circostanze diverse.
  • Le circolari amministrative (es. DAP) che disciplinano modalità detentive possono incidere sull'applicabilità pratica di precedenti ordini giudiziari quando stabiliscono criteri generali e sono posteriori al provvedimento giudiziale.
  • Per ottenere un'ottemperanza efficace è importante dimostrare la persistenza e la concreta attuazione della misura lesiva (es. chiusura continuativa del blindo) e che il provvedimento giudiziale abbia efficacia generale, non soltanto personale o locale.
  • Le doglianze generiche sulla violazione di norme o principi costituzionali rischiano l'inammissibilità; il ricorrente deve confrontarsi specificamente con le ragioni poste a fondamento del provvedimento resistenziale.
  • Il ricorso manifestamente infondato può comportare condanne alle spese e ammende (art. 616 c.p.p.), quindi valutare la fondatezza e tempestività dell'azione prima di proporre impugnazioni.

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