Cassazione Penale, Sentenza n. 9741/2022 del 22/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su un unico motivo: vizio di illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p., per insufficienza del quadro probatorio. Si contestava la credibilità dei verbalizzanti (acquirenti), ritenuti mendaci in quanto la consulenza tecnica avrebbe dimostrato l'impossibilità per gli operanti di vedere i compratori entrare nell'abitazione; si denunciava l'inesattezza del verbale di arresto (affermazione che l'imputato fosse già conosciuto agli operanti anziché essere stato individuato grazie a fonte confidenziale); si eccepivano discrasie nelle dichiarazioni degli acquirenti (piano dell'appartamento, quantità ceduta), presunta compiacenza/pressione degli investigatori e travisamento del riconoscimento fotografico realizzato senza adeguata descrizione preventiva; si richiamava infine il rilievo dell'esito negativo delle perquisizioni personali e domiciliari come elemento che avrebbe dovuto generare ragionevole dubbio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza di appello si integri con quella di primo grado formando un unico corpo argomentativo, priva di macroscopiche incongruità o illogicità, e che le censure riguardino valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità. La Corte ha confermato la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni dei Carabinieri e degli acquirenti, escludendo un accordo calunnioso o un contagio dichiarativo, e ha ritenuto le critiche al riconoscimento fotografico e alle perquisizioni insufficienti a scalfire il compendio probatorio, anche in considerazione dei riscontri operativi (rinvenimento della sostanza nei compratori e loro indicazioni). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma penale contestata: sanziona la cessione di sostanze stupefacenti. Applicata alla cessione di cocaina nelle quantità indicate (gr. 0,5 e gr. 0,15) con condanna dell'imputato.
Codice di procedura penale, art. 606 lett. e)
Facoltà di censurare in cassazione la motivazione per illogicità. La Corte ha ritenuto infondata la doglianza perché la valutazione delle prove è rimessa ai giudici del merito e non emergeva una illogicità macroscopica della motivazione.
D.L. 137/2020, art. 23 comma 8
Richiamata la disposizione procedurale che disciplina il trattamento del ricorso; il ricorso è stato trattato ai sensi di tale norma.
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti e la prova: interviene solo se la motivazione dei giudici di merito presenta contraddizioni o illogicità macroscopiche.
- Quando primo e secondo grado coincidono nella valutazione probatoria, le due motivazioni si integrano e costituiscono un unico corpo argomentativo difficilmente sindacabile in Cassazione.
- Questioni di credibilità dei testimoni e di valutazione del complesso probatorio sono di merito e non rilevanti in sede di legittimità salvo vizi logico-giuridici evidentissimi.
- Discrepanze nelle dichiarazioni dei testi non bastano di per sé a determinare ragionevole dubbio se esistono riscontri oggettivi che corroborano la versione accusatoria (sequestro, indicazioni degli acquirenti, altre verifiche investigative).
- L'accusa di 'contagio dichiarativo' o di intimidazione/complicità da parte delle forze dell'ordine richiede elementi oggettivi e circostanziati; mere ipotesi difensive non sono idonee in Cassazione.
- Il vizio del riconoscimento fotografico può incidere sul giudizio solo se emergono profili procedurali e qualitativi tali da compromettere l'identificazione in modo evidente e dimostrabile.
- L'esito negativo di perquisizioni non esclude automaticamente la responsabilità se il quadro probatorio complessivo presenta altre concreti riscontri della cessione.
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