Cassazione Penale, Sentenza n. 19475/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto valida e rituale la remissione della querela e la sua accettazione, ha escluso l'esistenza di elementi idonei a provare l'innocenza manifesta dell'imputato e ha dichiarato l'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato. Le spese processuali sono state poste a carico del querelato, in mancanza di deroga pattizia, ai sensi dell'art. 340 c.p.p.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Pasculli ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari che lo riteneva penalmente responsabile del reato di furto aggravato (seppur escludendo una specifica aggravante e rideterminando la pena). In corso di ricorso per cassazione è stata prodotta e ritualmente accettata la remissione della querela da parte della persona offesa. Il ricorso mira a far valere che la remissione intervenuta prima della scadenza del termine di impugnazione determina l'estinzione del reato e impone la declaratoria di estinzione da parte della Corte di legittimità.
Norme richiamate
art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.
art.625, comma 1, n.2, cod. pen.
L'aggravante prevista dall'art. 625 c.1 n.2 era oggetto della valutazione in appello ed è stata esclusa dalla Corte d'appello; nella decisione di legittimità viene richiamata come contestazione originaria ma l'annullamento è determinato dalla remissione della querela e non dalla valutazione dell'aggravante
In mancanza di deroga pattizia le spese processuali sono a carico del querelato; la Corte richiama la norma per imporre le spese all'imputato (querelato) dopo l'estinzione del reato per remissione
Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625
Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625
Principio secondo cui è ammissibile introdurre in cassazione la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per l'impugnazione, purché ritualmente accettata
Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681-01
Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681-01
Principio secondo cui la remissione della querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato che deve essere rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia tempestivo
Massime di principio
- La remissione della querela, se intervenuta prima della scadenza del termine per impugnare e ritualmente accettata, estingue il reato anche se l'accertamento di merito è già avvenuto; la Cassazione deve dichiarare l'estinzione se il ricorso è tempestivo
- La remissione non equivale a una dichiarazione di innocenza: la Corte verifica comunque se vi siano elementi di prova dell'innocenza manifesta; in assenza di tali elementi l'unico effetto è l'estinzione del reato
- Le formalità della remissione e della sua accettazione sono decisive: devono risultare rituali per produrre l'effetto estintivo
- L'estinzione del reato per remissione prevale su questioni processuali di inammissibilità e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità
- In mancanza di patti o deroghe contrattuali, le spese processuali conseguenti alla remissione sono poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340 c.p.p.; è opportuno verificare eventuali accordi tra le parti che dispongano diversamente
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