Ordinanza n. 2656/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell'ordinanza cautelare n. 116 del 2026 del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sezione Seconda.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Marche, Sez. II, che aveva respinto la domanda cautelare, limitando la sospensione dei provvedimenti impugnati al tempo necessario per un incombente istruttorio
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Marche n. 116 del 2026, nell'ambito di una controversia relativa a un immobile in costruzione e all'impugnazione del relativo permesso di costruire. Dal testo non emergono gli specifici motivi di censura dedotti in appello né il contenuto puntuale degli ulteriori provvedimenti impugnati. Il Collegio ha esaminato la domanda nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, considerando la situazione attuale dell'immobile e il bilanciamento degli interessi contrapposti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo allo stato condivisibile la decisione del TAR. In particolare, ha considerato giustificata la limitazione della sospensione dei provvedimenti impugnati al tempo necessario per l'espletamento dell'incombente istruttorio, facendo salva la necessità di un più approfondito esame nella fase di merito. Ha inoltre escluso, allo stato, la sussistenza di un pregiudizio irreparabile, poiché l'eventuale accoglimento del ricorso di merito, con annullamento del permesso di costruire, potrebbe produrre effetti ripristinatori. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
La disposizione costituisce la base processuale dell'appello cautelare deciso dal Consiglio di Stato.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d'appello, il giudice decide sulla base della cognizione sommaria propria della tutela interinale e deve bilanciare gli interessi contrapposti, senza anticipare l'approfondimento riservato al giudizio di merito.
- Il pregiudizio derivante dalla prosecuzione di un intervento edilizio non è irreparabile quando l'eventuale successivo annullamento del permesso di costruire sia idoneo a produrre effetti ripristinatori, salvo specifiche circostanze che dimostrino l'impossibilità o l'inadeguatezza del ripristino.
- È compatibile con la tutela cautelare limitare la sospensione degli atti impugnati al tempo strettamente necessario per l'espletamento di un incombente istruttorio, rinviando alla fase di merito la valutazione definitiva della controversia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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