Cassazione Penale, Ordinanza n. 14327/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva: confermato la condanna di uno di essi per furto aggravato in concorso; parzialmente riformato la condanna degli altri due per furto aggravato in concorso, rideterminando le pene e riconoscendo per uno di loro anche la resistenza a pubblico ufficiale. I ricorsi censuravano: per tutti, il trattamento sanzionatorio, lamentando che la Corte territoriale non avesse riconosciuto la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti e non avesse irrogato la pena nel minimo edittale; per due imputati, anche il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo sulla pena inammissibile/deducibilmente non scrutinabile perché il giudizio di comparazione e la quantificazione della pena erano stati congruamente motivati in relazione alle modalità del fatto e alla pericolosità degli imputati, mentre la censura sull'art. 131-bis era comunque non deducibile in questa sede sia perché non risultava una specifica richiesta in merito, sia perché il motivo difettava dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato per il furto contestato agli imputati.
Richiamato quale fattispecie di furto contestata.
Richiamato quale aggravante del furto contestato.
Richiamato quale aggravante contestata a uno degli imputati.
Richiamato quale reato contestato a uno degli imputati, unitamente al furto aggravato.
Invocato dalla difesa quale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte rileva che la censura è non deducibile in assenza di specifica richiesta e di adeguata specificazione dei presupposti.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Utilizzato per affermare l'inammissibilità del motivo privo dei requisiti di specificità e completezza richiesti per il ricorso per cassazione.
Fattispecie di furto oggetto delle condanne confermate/rideterminate in appello.
Aggravante del furto oggetto delle condanne.
Massime di principio
- Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è espressione di discrezionalità di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del mero arbitrio o della manifesta illogicità della motivazione.
- Ai fini della determinazione della pena, il grado di motivazione richiesto sui singoli aumenti o sulla misura complessiva è proporzionato all'entità degli stessi; una motivazione che valorizzi modalità del fatto e pericolosità dell'imputato può essere sufficiente.
- La doglianza relativa al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto non è deducibile in cassazione se non risulta una specifica richiesta in sede di merito e se il motivo non è formulato con la necessaria specificità ex art. 581 c.p.p.
- Un motivo di ricorso formulato in termini meramente potenziali o generici, senza indicare gli elementi fattuali e giuridici a sostegno della censura, è inammissibile per difetto di specificità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 20 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14200/2026 del 20/04/2026
- ordinanza_penale · 20 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14245/2026 del 20/04/2026
- ordinanza_penale · 20 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14250/2026 del 20/04/2026
- ordinanza_penale · 20 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14262/2026 del 20/04/2026
- ordinanza_penale · 20 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14278/2026 del 20/04/2026
- ordinanza_penale · 20 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14283/2026 del 20/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →