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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49699/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Mesina: deduceva l'inutilizzabilità delle intercettazioni (dispense in altro procedimento) e l'esistenza di precedente giudicato (art. 649 c.p.p.) in relazione all'estorsione contestata, chiedendo quindi annullamento/ proscioglimento. Meloni: contestava l'utilizzabilità delle intercettazioni disposte in un diverso procedimento (n. 7471 DDA) ai fini dell'addebito di usura, nonché l'imputazione a titolo di concorso per i reati di usura ed estorsione sostenendo di essere stato mero intermediario senza dolo estorsivo o usurario; denunciava inoltre vizi di motivazione nella valutazione della prova e dell'elemento soggettivo.

La decisione

Per Mesina: il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza di specificità nelle censure (in particolare sulla inutilizzabilità delle intercettazioni) e perché la censura sul giudicato non era tempestivamente dedotta in appello; condanna al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla cassa delle ammende. Per Meloni: ricorso rigettato nel merito; i giudici hanno ritenuto che le intercettazioni disposte in altro procedimento non potessero essere utilizzate per il reato di usura (perché non sussiste connessione e non è previsto arresto in flagranza), mentre potevano essere utilizzate per l'estorsione per ragioni di connessione e gravità; nondimeno la condanna per usura è stata ritenuta comunque sostenuta principalmente dalla dichiarazione della persona offesa e da altri riscontri, e la responsabilità concorrente per estorsione è stata confermata. Meloni condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 270 c.p.p.

    Divieto di utilizzazione delle intercettazioni disposte in altro procedimento salvo eccezioni (arresto in flagranza e, secondo disciplina successiva, altri casi). Applicazione della disciplina previgente alle intercettazioni autorizzate prima del 31/08/2020: non potevano essere utilizzate per il reato di usura perché non vi è arresto obbligatorio in flagranza; potevano esserlo per estorsione ove sussistesse connessione e i presupposti oggettivi.

  • art. 12 c.p.p.

    Nozione di connessione tra procedimenti: se esiste connessione ex art. 12, gli esiti delle intercettazioni possono essere considerati anche in altro procedimento nei limiti previsti dall'art. 270; nel caso concreto la connessione è ritenuta assente rispetto all'usura e presente rispetto ad alcune estorsioni.

  • art. 649 c.p.p.

    Norma sul precedente giudicato/plurime azioni penali (ne bis in idem). La Corte ha ritenuto che la sentenza precedente (associazione a delinquere e reati di droga con estorsioni connesse a debiti di droga) non coincidesse fattualmente con la vicenda de qua, e inoltre la censura non era stata adeguatamente dedotta in appello.

  • art. 609 comma 2 c.p.p.

    Consente di sollevare per la prima volta in Cassazione eccezioni di inutilizzabilità assoluta; tuttavia la parte deve indicare con precisione gli atti e produrre i documenti necessari quando non sono nel fascicolo.

  • art. 187 comma 2 c.p.p.

    Onere di specifica indicazione e di produzione documentale degli atti sui quali si fonda il motivo di ricorso; la mancata indicazione o produzione può determinare l'inammissibilità per genericità.

  • art. 266 c.p.p.

    Limiti di ammissibilità dell'utilizzabilità delle intercettazioni e criteri di deroga; richiamato in relazione alla disciplina delle intercettazioni disposte in altro procedimento.

  • art. 644 c.p.

    Delitto di usura: la Corte ha ritenuto che, anche escludendo le intercettazioni, la prova dichiarativa della persona offesa (integrata da altri elementi) fosse sufficiente a sostenere la condanna e che l'intermediario che agevola la concessione e la riscossione può concorrere nel reato.

  • art. 629 c.p.

    Delitto di estorsione: le intercettazioni riferite a questa fattispecie sono state ritenute utilizzabili e, insieme alle dichiarazioni della vittima, hanno comprovato il ruolo di sollecitazione e pressione del ricorrente, giustificando la responsabilità concorrente.

  • art. 42 e art. 110 c.p.

    Principi sul concorso di persone nel reato: la Corte ha ritenuto che il comportamento dell'imputato, quale intermediario che agevolava la concessione del prestito e la riscossione con consapevolezza del carattere illecito, integri contribuzione idonea perché operi il concorso.

Massime di principio

  • Eccezioni sull'inutilizzabilità delle intercettazioni proposte in Cassazione devono essere specifiche: indicare i decreti autorizzativi, gli atti contestati e produrre documentazione non presente nel fascicolo; la genericità comporta inammissibilità.
  • Per intercettazioni autorizzate prima del 31/08/2020 si applica la previgente disciplina dell'art. 270 c.p.p.: non sono utilizzabili in procedimenti diversi salvo i casi di deroga (es. reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza) o quando sussista connessione ex art. 12; occorre valutare temporalmente la autorizzazione.
  • L'esclusione di singoli elementi probatori (es. intercettazioni) non invalida automaticamente la sentenza: il ricorrente deve dimostrare che, senza quegli elementi, viene meno la "prova di resistenza" e dunque il convincimento del giudice.
  • La doglianza relativa al precedente giudicato (art. 649 c.p.p.) richiede la prova dell'identità del fatto storico e va tempestivamente dedotta; se non emerge identità fattuale la eccezione è infondata.
  • Il soggetto che svolge il ruolo di intermediario nel reperire denaro e successivamente nel sollecitarne la restituzione può essere ritenuto concorso in usura ed estorsione se ha consapevolezza dell'illiceità e contribuisce attivamente all'esecuzione o alla riscossione.
  • La valutazione della credibilità della persona offesa resta centrale: dichiarazioni convincenti e corroborate anche da riscontri (quando utilizzabili) possono reggere la condanna anche se altri elementi vengono esclusi.
  • Chi impugna motivazioni di merito deve indicare i passaggi specifici della motivazione che risultano illogici o contraddittori; censure generiche sulla motivazione sono generalmente destinate al rigetto.

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