Cassazione Penale, Ordinanza n. 06139/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 29/04/2024. Dal testo emerge che la decisione di merito riguardava la determinazione della pena per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente ha riproposto questioni già esaminate e risolte dalla Corte territoriale, contestando sostanzialmente la valutazione della gravità della condotta, dei plurimi, gravi e specifici precedenti penali e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte di cassazione ha ritenuto tali censure manifestamente infondate perché dirette contro una motivazione già adeguata e coerente, rilevando che l'imputato aveva ammesso solo quanto difficilmente poteva negare della propria condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le doglianze erano manifestamente infondate in quanto ripetitive di questioni già affrontate dalla Corte di appello, la quale aveva motivato in modo adeguato sia la determinazione della pena, valorizzando la violenza della condotta e i precedenti penali, sia il diniego delle circostanze attenuanti generiche per assenza di elementi favorevoli. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma è richiamata come base del reato per cui vi era stata condanna; la Corte non affronta questioni interpretative sulla fattispecie, ma considera legittima la valutazione della gravità della condotta ai fini del trattamento sanzionatorio.
Le circostanze attenuanti generiche sono state legittimamente negate in assenza di elementi di valutazione favorevoli; l'ammissione parziale della condotta non è stata ritenuta sufficiente a fondarle.
Il ricorso è stato qualificato come manifestamente infondato e quindi inammissibile, in quanto meramente reiterativo di questioni già decise con motivazione adeguata.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre questioni già esaminate e risolte con motivazione congrua dalla sentenza impugnata, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici.
- La determinazione della pena è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia dato conto, con motivazione adeguata, degli elementi valorizzati ai fini del giudizio di dosimetria, come la gravità della condotta e i precedenti penali.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice segnali l'assenza di elementi positivi apprezzabili e la motivazione dell'imputato non offra dati favorevoli ulteriori rispetto a una parziale ammissione dei fatti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende prevista dalla legge.
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