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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01777/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionario del credito)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta dalla creditrice originaria nei confronti della compravendita di un immobile intervenuta tra il debitore e l'acquirente. Il Tribunale aveva dichiarato l'inefficacia dell'atto in favore della creditrice; la Corte d'appello aveva confermato. L'acquirente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2901 c.c. sostenendo che mancassero sia l'eventus damni sia la scientia damni, poiché l'immobile era già gravato da ipoteche e dunque la vendita non avrebbe arrecato un concreto pregiudizio alla creditrice; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2901 c.c., 2729 c.c. e 116 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse ritenuto la consapevolezza del terzo acquirente sulla base di una valutazione incongrua del prezzo rispetto al valore del bene, senza adeguata spiegazione e senza seguire la stima più elevata del consulente tecnico d'ufficio. Nelle more del giudizio il ricorrente ha rinunciato al ricorso; una sola società controricorrente ha accettato la rinuncia, mentre l'altra ha resistito chiedendo comunque il rigetto/inammissibilità del ricorso. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la presenza di ipoteche non esclude di per sé il pregiudizio per il creditore chirografario, potendo le iscrizioni ipotecarie modificarsi o estinguersi, e ha rilevato che la Corte d'appello aveva correttamente valorizzato il fatto che, nonostante l'ipoteca residua, il credito garantito poteva ridursi o estinguersi, rendendo possibile per il creditore la soddisfazione sul bene se rimasto nel patrimonio del debitore. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché volto a sollecitare una nuova valutazione del merito, in particolare delle risultanze della consulenza tecnica e delle prove sulle condizioni dell'immobile e sull'adeguatezza del prezzo, attività preclusa in cassazione. Parallelamente, in accoglimento della rinuncia accettata da una sola controricorrente, ha dichiarato l'estinzione del giudizio limitatamente al rapporto tra il ricorrente e quella società.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione nei confronti della società controricorrente che aveva accettato la rinuncia al ricorso; nei confronti dell'altra società controricorrente ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese in favore della società rimasta resistente e, inoltre, al pagamento di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli effetti conseguenti sul contributo unificato. La ratio decisoria è che le censure non attingevano vizi di legittimità, ma miravano a un riesame del merito, e che l'azione revocatoria può essere fondata anche quando il bene alienato sia gravato da ipoteca, se la vendita priva comunque il creditore chirografario di una concreta possibilità di soddisfazione sul bene.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    La vendita di un bene ipotecato non esclude automaticamente l'eventus damni; è sufficiente che l'atto renda più difficile o incerta la soddisfazione del creditore chirografario, anche considerando la possibile modifica o estinzione delle ipoteche.

  • art. 2729 c.c.

    La censura sulla prova presuntiva è inammissibile quando mira a rimettere in discussione la valutazione fattuale compiuta dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Non è consentito in cassazione sostituire la propria lettura delle prove a quella del giudice di merito, salvo errori di corretta applicazione del criterio legale di valutazione.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi formalmente qualificati come violazione di legge o vizio processuale sono inammissibili se si risolvono nella richiesta di un nuovo esame del merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamata la procedura di decisione accelerata in camera di consiglio.

  • art. 391 c.p.c.

    In caso di rinuncia al ricorso, la regolazione delle spese segue le regole applicabili alla specifica posizione delle parti e all'eventuale accettazione della rinuncia.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ha ravvisato i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata e per la liquidazione di somme ulteriori.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    È richiamato l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di azione revocatoria ordinaria, la presenza di ipoteche sul bene alienato non esclude di per sé l'eventus damni, poiché l'atto di disposizione può comunque comprimere o azzerare le concrete possibilità di soddisfazione del creditore chirografario.
  • Ai fini dell'art. 2901 c.c., il giudizio sulla scientia damni e sull'incongruità del prezzo può essere desunto dal complesso degli indizi e delle risultanze istruttorie, ma la relativa valutazione è riservata al giudice di merito.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova ponderazione delle prove o una rivalutazione del contenuto della consulenza tecnica d'ufficio, se la censura si traduce in una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • Il motivo di ricorso formalmente costruito come violazione di legge è inammissibile quando, nella sostanza, mira solo a contestare l'apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto dai giudici di merito.
  • La rinuncia al ricorso produce estinzione del giudizio solo nei confronti della parte che vi aderisce; nei confronti delle altre parti il giudizio prosegue e può concludersi con declaratoria di inammissibilità o altro esito autonoma.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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