Sentenza del 21/08/2024 n. 23013 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 3641/34/14, depositata il 26 novembre 2014, che aveva accolto la revocazione della precedente sentenza n. 258/34/13 e annullato l'avviso di liquidazione. Con il primo motivo ha contestato l'ammissibilità della revocazione, sostenendo che non era stata dimostrata l'impossibilità incolpevole di produrre prima i documenti decisivi, risalenti al 2005-2006 e acquisiti in occasione della registrazione, il 13 marzo 2014, della dichiarazione di mancato avveramento della condizione. Con il secondo, subordinato, ha sostenuto che la condizione sospensiva della compravendita fosse meramente potestativa: l'acquirente avrebbe potuto determinarne l'avveramento decidendo se concludere una locazione con un terzo. La controversia fiscale nasceva dalla registrazione telematica, il 27 aprile 2006, di un contratto di vendita con imposta autoliquidata in misura fissa e dalla successiva richiesta di imposta proporzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha preliminarmente respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso: poiché il giudizio di primo grado era stato instaurato nel 2006, si applicava il termine lungo annuale, non quello semestrale introdotto nel 2009. Ha poi dichiarato inammissibile il primo motivo: la CTR aveva accertato che i documenti sulle trattative con la Marina militare statunitense erano rimasti nella disponibilità esclusiva dell'acquirente e ignoti al notaio fino alla registrazione del 13 marzo 2014; l'Agenzia chiedeva una diversa valutazione dei fatti, non consentita in Cassazione come dedotta. Ha rigettato il secondo motivo: la condizione dipendeva anche dalla positiva conclusione di un affare con un terzo e da fattori esterni, e non dal mero arbitrio dell'acquirente; la censura non indicava inoltre una violazione specifica dei canoni legali d'interpretazione contrattuale. È quindi rimasto fermo l'annullamento dell'avviso e il riconoscimento dell'imposta di registro in misura fissa. L'Agenzia è stata condannata a pagare ad A.A. Euro 3.500 per compensi, Euro 200 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; non è dovuto l'ulteriore contributo unificato, trattandosi di amministrazione statale esente tramite prenotazione a debito.
Norme richiamate
Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, e codice di procedura civile, art. 327, comma 1
il termine lungo di impugnazione (di sei mesi) di cui al novellato art. 327 cod. proc. civ., si applica ai giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, a decorrere dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio, con la conseguenza che resta ancora valido il termine annuale qualora l'atto introduttivo del giudizio di primo grado sia anteriore a quella data
La riduzione del termine lungo da un anno a sei mesi si applica in base alla data d'inizio del giudizio di primo grado, non alla data di una successiva fase o impugnazione. Per i giudizi iniziati prima del 4 luglio 2009 resta applicabile il termine annuale.
Codice di procedura civile, art. 395, n. 3
grava sul ricorrente in revocazione l'onere di dimostrare che l'ignoranza dell'esistenza dei documenti, e del luogo ove essi si trovavano, non sia dipesa da sua colpa, a fini della disposizione di cui all'art. 395, n. 3, cod. proc. civ. lo stesso concetto di forza maggiore identificandosi con la ignoranza assoluta del documento non attribuibile a colpa dell'interessato
La revocazione per documenti decisivi richiede che chi la propone dimostri di averne ignorato senza colpa l'esistenza o il luogo di conservazione. La forza maggiore consiste nell'ignoranza assoluta non imputabile all'interessato; la valutazione concreta dei fatti compete al giudice di merito e non può essere sostituita in Cassazione con una diversa lettura probatoria.
la condizione è meramente potestativa quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare l'assenza di una seria volontà della parte di ritenersi vincolata dal contratto
La condizione è meramente potestativa quando il suo avveramento è rimesso al puro arbitrio di una parte, senza motivi apprezzabili e senza una reale volontà di vincolarsi. Non lo è per il solo fatto che l'evento dipenda anche da una scelta della parte, se la scelta è collegata a interessi concreti o al concorso di fattori esterni.
Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3
l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell'ipotesi di violazione dei canoni legali d'interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ.
La Cassazione non riesamina liberamente l'interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito. Il ricorrente deve indicare i canoni legali violati e spiegare puntualmente come il giudice se ne sia discostato; il mero dissenso sull'interpretazione non basta.
Codice civile, artt. 1362 e seguenti
il ricorso per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali
La censura sull'interpretazione contrattuale deve individuare le specifiche regole interpretative applicabili e illustrare in che modo siano state violate; una semplice interpretazione alternativa della clausola è insufficiente.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 27, commi 1 e 3
la condizione deve qualificarsi come potestativa quando l'evento dedotto in condizione è collegato a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche l'interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione è affidata al concorso di fattori estrinseci, idonei ad influire sulla determinazione della volontà, pur se la relativa valutazione è rimessa all'esclusivo apprezzamento dell'interessato
Ai fini dell'imposta di registro, la condizione sospensiva che non è meramente potestativa comporta la liquidazione in misura fissa secondo l'art. 27, comma 1. Nel caso deciso, la prospettiva di una locazione con un terzo e il concorso della volontà di quest'ultimo escludevano che l'evento dipendesse dal solo arbitrio dell'acquirente.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 42, comma 1, e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, art. 3-ter
Sono richiamati nel provvedimento quale quadro normativo dell'avviso di liquidazione e della richiesta al notaio dell'integrazione dell'imposta di registro. La decisione non sviluppa un'autonoma interpretazione di tali disposizioni.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
non sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, venendo in rilievo il ricorso proposto da un'amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo
L'ulteriore contributo unificato previsto in caso di impugnazione respinta non è posto a carico dell'amministrazione statale quando opera l'esenzione mediante prenotazione a debito.
Massime di principio
- La revocazione per documenti decisivi non è un mezzo per rimediare a una mancata produzione imputabile alla parte: occorre provare che l'ignoranza dei documenti e del luogo in cui si trovavano fosse assoluta e incolpevole.
- In Cassazione non è sufficiente proporre una diversa ricostruzione delle prove o dei fatti già valutati dal giudice di merito: occorre denunciare nei modi previsti una specifica violazione di legge o un vizio processualmente rilevante.
- Una condizione contrattuale non è meramente potestativa solo perché coinvolge una scelta di una parte. È decisivo verificare se l'evento dipenda dal mero arbitrio oppure da valutazioni concrete di interesse e convenienza e da fattori esterni, come la decisione di un terzo.
- Chi censura in Cassazione l'interpretazione di una clausola deve indicare quali canoni legali siano stati violati e spiegare puntualmente la violazione; il semplice contrasto con la lettura del giudice di merito non è sufficiente.
- Per individuare il termine lungo d'impugnazione applicabile va considerata la data d'instaurazione del giudizio di primo grado: la riduzione a sei mesi vale per i giudizi instaurati dal 4 luglio 2009, mentre per quelli anteriori resta il termine annuale.
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