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Sentenza

Sentenza del 19/08/2024 n. 1054 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'intimazione di pagamento basata sulla nullità/inesistenza degli atti a monte e, in particolare, sulla illegittimità delle notifiche. Il ricorrente deduceva che i due avvisi di accertamento e altre comunicazioni erano stati notificati con la procedura per irreperibilità assoluta (art. 60, comma 1, lett. e) DPR n.600/1973) anziché con le regole della notifica ex art. 140 c.p.c.; contestava inoltre l'omessa ricerca presso il domicilio fiscale/luogo dell'attività (sede dell'impresa a Lastra a Signa), la mancata prova della CAN/CAD, la prescrizione/decadenza dei crediti, la mancata indicazione del ruolo, la violazione delle garanzie difensive ex art. 12 L. 212/2000, nullità del p.v.c. della Guardia di Finanza e carenze relative alla traduzione degli atti.

La decisione

Il Collegio d'appello ha ritenuto fondate e assorbenti le censure circa le notifiche. Ha rilevato l'uso improprio del rito dell'irreperibilità assoluta (art. 60 DPR 600/1973) senza adeguate ricerche nei luoghi dove il contribuente poteva essere raggiunto (residenza, domicilio professionale/azienda), e l'errata concentrazione delle verifiche sulla sola residenza in Arezzo senza considerare la sede dell'impresa in Lastra a Signa. Conseguenza: accoglimento dell'appello, riforma della sentenza di primo grado e compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • DPR n. 600/1973, art. 60 comma 1 lett. e)

    Disciplina la procedura per la notifica agli irreperibili assoluti; il Collegio ha ritenuto che sia extrema ratio e richieda prove di ricerche effettive prima dell'utilizzo; non può essere applicata meccanicamente né basata esclusivamente su un accertamento della Guardia di Finanza senza che il messo motivi e documenti le ricerche svolte.

  • Codice di Procedura Civile, art. 140

    Riguarda le modalità di notifica per irreperibilità relativa e deposito presso l'ufficio comunale (affissione). Il Collegio ha sottolineato la necessità della prova della CAN/CAD quando si utilizza tale modalità e la preferenza di procedure che assicurino la conoscibilità dell'atto.

  • Codice di Procedura Civile, art. 139

    Imposta l'obbligo di ricerca del destinatario anche dove esercita attività professionale o commerciale; il Collegio lo ha richiamato per criticare la mancata considerazione del domicilio fiscale/sede dell'impresa del contribuente.

  • Legge n. 212/2000, art. 12

    Riguarda le garanzie difensive del contribuente; il ricorrente l'ha invocata per viziare le attività ispettive e notificatorie; il Collegio ha ritenuto fondate le censure generali sulle garanzie connesse alle modalità di notifica adottate.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 24

    Norma processuale citata per deposito di memorie integrative; presente nel procedimento ma non centrale nella motivazione sostanziale della decisione sulle notifiche.

Massime di principio

  • La procedura di notifica prevista per l'irreperibilità assoluta (art. 60 DPR 600/1973) è ultima ratio: va adottata solo dopo rigorose e documentate ricerche nei luoghi in cui il destinatario può essere effettivamente trovato (casa, ufficio, sede dell'attività), e il messo notificatore deve indicare le indagini svolte.
  • Quando il contribuente ha una sede d'impresa o domicilio fiscale diverso dalla residenza, le ricerche per la notifica devono comprendere anche tali luoghi (richiamo art. 139 c.p.c.); l'assenza di tale valutazione può rendere invalide le notifiche e gli atti successivi.
  • L'utilizzo di verbalizzazioni o affermazioni di irreperibilità da parte di organi investigativi (es. Guardia di Finanza) non solleva il messo notificatore dall'onere di effettuare e documentare le proprie ricerche e dal dovere di scegliere la modalità di notifica più idonea a garantire la conoscibilità dell'atto.
  • La mancanza di prova della CAN/CAD o di idonea documentazione della notifica (in particolare per le notifiche con deposito/affissione) è elemento gravemente vulnerante che può determinare l'annullamento degli atti notificati.
  • Se le notifiche degli atti a monte sono invalide, anche l'intimazione di pagamento successiva risulta viziata: il contribuente può ottenere l'accoglimento del ricorso e la riforma della decisione sfavorevole.
  • In casi complessi e contestati su profili procedurali di notifica, è possibile la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

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