Cassazione Civile, Ordinanza n. 24409/2025 del 02/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (sacerdote)
La controversia
La parte attrice aveva convenuto in giudizio il sacerdote, la curia arcivescovile e l'altro coniuge chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivati dalla mancata trascrizione del matrimonio concordatario celebrato nel 2009. Deduceva che il parroco aveva omesso di chiedere la trascrizione nei termini, che successivamente l'altro coniuge aveva rifiutato il consenso alla trascrizione tardiva, e che per le spese sostenute in vista del matrimonio aveva contratto finanziamenti. In appello la domanda era stata respinta perché il rifiuto del consenso alla trascrizione tardiva non era stato ritenuto illecito, mancava prova del danno e non risultava un valido riconoscimento di debito. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha denunciato: 1) violazione degli artt. 79, 80, 81 c.c., dell'art. 8, comma 6, l. n. 121/1985 e dell'art. 2043 c.c., sostenendo che la trasmissione e trascrizione del matrimonio concordatario sarebbero dovute e che il rifiuto del consenso alla trascrizione tardiva costituirebbe fatto illecito; 2) violazione dell'art. 1334 c.c., sostenendo che una lettera del difensore dell'altro coniuge integrasse riconoscimento di debito per le spese del matrimonio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse una ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata, ossia la mancanza di prova del danno, di per sé sufficiente a sorreggere il rigetto; ha inoltre osservato che, nel regime dell'art. 8, comma 6, l. n. 121/1985, la trascrizione tardiva del matrimonio celebrato con rito concordatario richiede il consenso di entrambi i coniugi, sicché il rifiuto del consenso non è antigiuridico e non è riconducibile all'art. 81 c.c. né, in via estensiva, alla promessa di matrimonio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché censurava la valutazione di merito sulla portata della dichiarazione prodotta, senza dedurre specifiche violazioni dei canoni ermeneutici; comunque la dichiarazione era provenuta dal difensore e, nel testo riportato, era condizionata alla previa documentazione delle spese. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati; è stato inoltre disposto l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamato come norma invocata dalla ricorrente, senza che la Corte ne abbia riconosciuto una violazione decisiva nel caso concreto
richiamato come norma invocata dalla ricorrente, senza specifica applicazione decisiva nella motivazione
non è estensibile o analogicamente applicabile alla fattispecie della trascrizione tardiva del matrimonio concordatario, perché questa non è equiparabile a una promessa di matrimonio
art. 8, comma 6, l. n. 121 del 1985
"La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi"
la trascrizione tardiva richiede il consenso dell'altro coniuge; il mancato consenso, dopo il decorso del tempo, consente il sopravvenuto ripensamento e non integra condotta illecita
non opera se il comportamento contestato non è antigiuridico e, in ogni caso, se manca la prova del danno
artt. 95 e 96 d.P.R. n. 396 del 2000
richiamati per escludere che la mancata attivazione del relativo procedimento potesse incidere sulla decisione, essendo comunque preclusa l'impugnazione per il litisconsorte facoltativo non ritualmente evocato
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, ma le censure sono state ritenute inammissibili
richiamato per la trattazione camerale
in caso di litisconsorte facoltativo non più impugnabile, non occorre ordinare la rinnovazione della notifica
richiamato dalla ricorrente per qualificare la lettera come dichiarazione recettizia di riconoscimento di debito, ma la Corte ha escluso che il contenuto integrasse un incondizionato riconoscimento
Massime di principio
- Nel regime del matrimonio concordatario disciplinato dalla l. n. 121/1985, la trascrizione tardiva dell'atto richiede la conoscenza e l'assenza di opposizione dell'altro coniuge; pertanto il rifiuto del consenso, quando la trascrizione non sia stata tempestivamente richiesta, non è di per sé condotta illecita.
- La fattispecie del matrimonio concordatario tardivamente trascrivibile non è assimilabile alla promessa di matrimonio ex art. 81 c.c., perché l'atto celebrato in forma concordataria non vale come promessa futura di nozze ma come atto potenzialmente idoneo a produrre effetti civili solo al ricorrere delle condizioni di legge.
- In sede di legittimità, se la sentenza impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome e il ricorso non investe tutte le rationes, il motivo è inammissibile perché la ratio non censurata copre comunque la decisione.
- La censura che investe la valutazione del giudice di merito sul contenuto di una dichiarazione unilaterale o di una lettera è inammissibile se non deduce specificamente la violazione dei canoni legali di interpretazione negoziale e si limita a prospettare una lettura alternativa del documento.
- Per integrare la responsabilità aquiliana non basta allegare una condotta asseritamente scorretta: occorre che la condotta sia antigiuridica e che il danno sia provato nei suoi elementi essenziali.
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