Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 19698/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato, per uno, la condanna per concorso in furto in abitazione aggravato e, per l'altro, la condanna per concorso in produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. Il primo ricorrente ha dedotto: a) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'identificazione come autore del reato, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nella ricostruzione dei fatti e nella valutazione delle prove; b) erronea applicazione dell'aggravante del tempo di notte ex art. 61, n. 5, c.p.; c) illegittimo riconoscimento della recidiva; d) ingiustificato diniego delle attenuanti generiche. Il secondo ricorrente ha dedotto: a) vizio di motivazione e travisamento della prova con riguardo alle intercettazioni telefoniche poste a base dell'affermazione di responsabilità; b) eccessività del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le censure del primo ricorrente fossero in parte non specifiche, perché meramente reiterative delle doglianze già disattese in appello, e in parte manifestamente infondate, poiché miravano a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. In particolare, ha reputato corretta l'identificazione dell'imputato, sorretta da elementi convergenti come fotogrammi di videoriprese e intercettazioni, ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante del tempo di notte, ha confermato la valutazione di recidiva secondo i criteri dell'art. 133 c.p. e ha giudicato adeguata la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. Quanto al secondo ricorrente, la Corte ha escluso il travisamento della prova in relazione alle intercettazioni e ha ritenuto non censurabile in cassazione la determinazione della pena, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito entro i limiti degli artt. 132 e 133 c.p. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    Richiamato quale base della recidiva contestata al primo imputato.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato per il concorso di persone nei reati contestati.

  • art. 61, n. 5, c.p.

    L'aggravante del tempo di notte è stata ritenuta sussistente perché ha agevolato la consumazione del furto e ostacolato la privata difesa.

  • art. 624-bis c.p.

    Norma incriminatrice del furto in abitazione contestato al primo imputato.

  • art. 625, comma 1, nn. 2 e 5, c.p.

    Richiamato per le aggravanti del furto contestato al primo imputato.

  • art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice del reato in materia di stupefacenti contestato al secondo imputato.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato per la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Utilizzato quale parametro per la valutazione della recidiva e per la commisurazione della pena.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione delle doglianze già dedotte in appello, senza una critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
  • La Cassazione non può essere investita di una nuova valutazione del merito o della prova quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logicamente coerente e giuridicamente corretta.
  • L'identificazione dell'imputato può essere ritenuta attendibile quando sia corroborata da plurimi elementi convergenti, come osservazioni della polizia giudiziaria, videoriprese e intercettazioni.
  • L'aggravante del tempo di notte è configurabile quando la collocazione temporale dell'azione abbia concretamente agevolato la consumazione del reato e reso più difficile la difesa privata.
  • La recidiva richiede una valutazione in concreto del rapporto tra il nuovo reato e i precedenti penali, non potendo fondarsi solo sulla gravità astratta dei fatti o sulla loro collocazione temporale.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare uno per uno tutti gli elementi favorevoli prospettati dalle parti.
  • Il travisamento della prova in cassazione è configurabile solo se il giudice di merito abbia rappresentato il contenuto della prova in modo difforme da quello reale e tale difformità sia decisiva e incontestabile; la diversa lettura del contenuto di un'intercettazione resta questione di merito.
  • La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri legali e sorretta da motivazione congrua.

Come è indicizzato

MaterieFurtoSpaccioImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazioneElemento soggettivo
RamiDelitti contro il patrimonioStupefacentiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidivaInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.