Cassazione Penale, Sentenza n. 27386/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello del 27/5/2021: Ferdico e Montes contestano la condanna per "fraudolenta intestazione di beni e valori" (art. 512-bis c.p.) deducendo insufficienza e travisamento probatorio (mancanza di prova del conferimento di euro 100.000 da parte di Ferdico, contraddittorietà delle dichiarazioni di Melia, errata lettura delle intercettazioni, mancata considerazione della consulenza tecnica di parte); inoltre censurano la quantificazione della pena e il diniego delle attenuanti. Felice e Scrima impugnano la condanna per estorsione continuata aggravata dal metodo mafioso (capo E), lamentando carenza argomentativa sulla sussistenza della minaccia e sull'integrazione dell'aggravante "metodo mafioso"; altresì rilevano vizi processuali (nullità di notifiche).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi relativi a vizi motivazionali e alla errata applicazione della fattispecie di cui all'art. 512-bis per Ferdico e Montes, e ha altresì ritenuto fondati i profili relativi alla mera apparenza della motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante di "metodo mafioso" per Scrima e Felice. Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di provenienza (sia quanto al capo B, che quanto all'aggravante di cui al capo E). Ha respinto la richiesta di annullamento senza rinvio (richiesta di "annullamento tombale") proposto dal difensore di Montes per effetto di prescrizione, perché la prescrizione sarebbe maturata dopo la decisione. Ha inoltre dichiarato manifestamente infondate alcune doglianze processuali relative alle notificazioni, attesa la presenza degli imputati in udienza.
Norme richiamate
La Corte precisa che il tipo penale sanziona l'"attribuire fittiziamente" la titolarità o disponibilità di beni/valori per eludere misure patrimoniali; tuttavia atti di mera gestione o amministrazione (assunzione di compiti gestionali) non costituiscono di per sé "attribuzione fittizia" e quindi non integrano automaticamente il reato, salvo prova di un effettivo trasferimento simulato
L'aggravante del "metodo mafioso" richiede un'adeguata istruttoria e motivazione che dimostri la riconducibilità della condotta al meccanismo intimidatorio/di controllo tipico delle organizzazioni mafiose; la mera cadenza o regolarità delle richieste non è di per sé sufficiente senza elementi che attestino la "potestà impositiva territoriale" o la percezione di coercizione tipica del metodo mafioso
La Corte utilizza i criteri di valutazione dei motivi di ricorso (lett. b, d, e) per censurare vizi di legge, omissioni e travisamenti di prova nella motivazione della sentenza impugnata
Richiamato dalla difesa in tema di durata dell'interdizione accessoria; la Corte segnala la necessità di un'interpretazione costituzionalmente orientata ma non accoglie specifiche prospettive sulla rideterminazione automatica dell'accessoria senza valutazione nel nuovo giudizio
Massime di principio
- Per integrare l'art. 512-bis c.p. occorre dimostrare un'"attribuzione fittizia" (simulazione o trasferimento qualificato) della titolarità o disponibilità di beni/quote: la sola partecipazione alla gestione di fatto non è sufficiente
- Le prove basate su dichiarazioni contraddittorie o di "voce pubblica" (rumors) devono essere trattate con estrema cautela: serve riscontro oggettivo (documenti, flussi finanziari, elementi univoci nelle intercettazioni) per superare il ragionevole dubbio
- Le intercettazioni vanno interpretate coerentemente e motivate chiaramente: attribuzioni soggettive del significato di frasi brevi (es. "lui dice così") richiedono esplicita motivazione per evitare il vizio di travisamento
- La consulenza tecnica contabile di parte, se non adeguatamente confutata, costituisce elemento probatorio rilevante e deve essere affrontata nella motivazione della decisione
- L'aggravante "metodo mafioso" richiede prova degli elementi tipici (potestà impositiva, clima di soggezione territoriale, invocazione/carattere intimidatorio riconducibile a strutture mafiose); il riconoscimento necessita di argomentazione specifica e non di semplici asserzioni
- Le nullità di notifica possono essere ritenute inesistenti o non dannose se l'imputato è comparso e ha partecipato pienamente al processo; la presenza in udienza può fare venir meno la doglianza
- In caso di vizi esiziali di motivazione la Corte di Cassazione annulla e rinvia per nuovo giudizio; l'annullamento senza rinvio è possibile solo in presenza di cause ostative (es. prescrizione già maturata alla data della decisione)
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