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Sentenza

Sentenza n. 2583/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento dell’ordinanza dirigenziale n. 178, prot. n. 57064 del 5 dicembre 2022, integrata da ordinanza dirigenziale n.179 del 6 dicembre 2022, prot. 57273, notificate in data 6 dicembre 2022, con la quale il Dirigente del Comune di Santa Maria Capua Vetere, ha ordinato alla ricorrente società, in relazione all’immobile sito nel Comune di Santa Maria Capua Vetere, alla via Martucci n.33 “di ripristinare entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento, senza pregiudizio delle sanzioni penali, la rimozione delle opere edilizie realizzate in parziale difformità al permesso di costruire ex art. 34, del D.P.R. 380/2001 e specificamente di: demolire la scala in conglomerato cementizio armato, che collega il piano terra dell'immobile di cui in oggetto, al piano di calpestio della cantina...; nonché ripristinare lo stato originario della cantina”, nonché avverso ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, preordinato e consequenziale, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente società.

Giustizia amministrativa202301150

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanze dirigenziali che hanno ordinato la demolizione di una scala in cemento armato e il ripristino dello stato originario della cantina per opere eseguite in parziale difformità dai titoli edilizi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato le ordinanze con cui il Comune ha ordinato, ai sensi dell’art. 34 d.P.R. 380/2001, la rimozione della scala in conglomerato cementizio armato collegante il piano terra alla cantina e il ripristino dello stato originario della cantina. Ha dedotto: la presentazione di una SCIA in sanatoria, che avrebbe dovuto sospendere gli effetti dell’ordine demolitorio; il difetto di motivazione e la violazione dell’art. 34 d.P.R. 380/2001, poiché l’Amministrazione avrebbe dovuto verificare se la demolizione potesse avvenire senza pregiudizio per le parti legittimamente realizzate; l’applicabilità della tolleranza costruttiva del 2% prevista dall’art. 34-bis d.P.R. 380/2001; l’incertezza circa la natura delle difformità, eventualmente riconducibili a modifiche plano-volumetriche o a una mera traslazione del fabbricato; la lieve entità delle modifiche e il loro inserimento nel progetto originario; l’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi preventivamente sull’istanza di regolarizzazione prima di esercitare o portare a compimento il potere repressivo. Dai provvedimenti risultavano invece opere non autorizzate nei locali interrati, non rappresentati negli elaborati progettuali, comprendenti opere strutturali in cemento armato e muratura di tufo e la realizzazione della scala fino al piano di calpestio della cantina.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso, anzitutto, che la presentazione della SCIA in sanatoria potesse sospendere gli effetti dell’ordine di demolizione, rilevando sia che dagli atti non risultava depositata alcuna richiesta di sanatoria, sia che ampliamenti significativi e opere strutturali realizzati in assenza di permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica non sono riconducibili a interventi soggetti a SCIA. Ha inoltre precisato che l’istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 determina soltanto un arresto temporaneo dell’efficacia dell’ordine demolitorio; decorso il termine per la definizione dell’istanza, l’ordine riacquista efficacia dopo il rigetto espresso o tacito, senza necessità di un nuovo atto sanzionatorio. Ha respinto la censura di difetto di motivazione, affermando che l’ordine di demolizione è provvedimento vincolato e non richiede una motivazione ulteriore rispetto all’indicazione dell’abuso. Il possibile pregiudizio per le parti conformi può rilevare eventualmente nella fase successiva, su impulso dell’interessato, quando siano applicabili gli artt. 33 o 34 d.P.R. 380/2001 e sia astrattamente possibile la sanzione pecuniaria sostitutiva; non incide invece sulla legittimità dell’ordine. Ha infine escluso che le opere potessero qualificarsi di lieve entità, poiché incidevano sulle parti strutturali del fabbricato. Il Comune non si è costituito; il TAR ha pertanto disposto nulla sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Richiamato nel distinguere gli ordini repressivi per i quali non opera la sanzione pecuniaria alternativa.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Richiamato nel distinguere gli ordini repressivi per i quali non opera la sanzione pecuniaria alternativa.

  • art. 32, comma 1, lettera e), d.P.R. 380/2001

    Richiamato nella contestazione amministrativa della qualificazione delle opere.

  • art. 33 d.P.R. 380/2001

    La verifica del pregiudizio alle parti conformi e l’eventuale sanzione pecuniaria alternativa possono rilevare nella fase successiva quando l’ordine è adottato ai sensi di tale disposizione.

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    Disciplina gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire; il giudice esclude che la censura sul pregiudizio alle parti conformi incida sulla legittimità dell’ordine demolitorio nella fase considerata.

  • art. 34-bis d.P.R. 380/2001

    La tolleranza costruttiva non è applicabile a opere strutturali non autorizzate e di non lieve entità.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    L’istanza di accertamento di conformità produce un arresto temporaneo dell’efficacia dell’ordine demolitorio; dopo il rigetto espresso o tacito l’ordine riacquista efficacia senza necessità di un nuovo atto.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per lo svolgimento dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato da remoto.

Massime di principio

  • L’ordine di demolizione di opere abusive ha natura vincolata e, una volta adeguatamente individuato l’abuso, non richiede una motivazione ulteriore fondata sulla ponderazione degli interessi privati o sull’affidamento del destinatario.
  • La possibile compromissione delle parti legittimamente realizzate non determina, di per sé, l’illegittimità dell’ordine demolitorio; può rilevare nella fase successiva e su impulso dell’interessato, ai fini della verifica dei presupposti per una sanzione pecuniaria sostitutiva nei casi disciplinati dagli artt. 33 e 34 d.P.R. 380/2001.
  • La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001 determina un arresto temporaneo dell’efficacia dell’ordine di demolizione, non la sua caducazione; dopo il rigetto espresso o tacito l’ordine riacquista efficacia senza necessità di un nuovo provvedimento sanzionatorio.
  • Opere strutturali non autorizzate, realizzate in locali non contemplati dai titoli edilizi, non possono essere qualificate come modifiche di lieve entità né beneficiare della tolleranza costruttiva in ragione della sola asserita ridotta consistenza delle difformità.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioTitoli abilitativi ediliziMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazioneEfficacia ed esecutorietàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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