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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14097/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso IRPEF per gli anni d’imposta 2008-2011, richiesto da una vedova ed erede di un pensionato, in relazione a pensioni integrative erogate dall’INPS nell’ambito del fondo relativo al Consorzio Autonomo del Porto di Genova. La contribuente sosteneva che tali somme dovessero essere tassate solo sull’87,50% dell’ammontare, invocando la disciplina transitoria della previdenza complementare. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; la CTR Liguria aveva confermato. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione delle norme che, a seguito della riforma del 2000, prevedono la tassazione integrale delle prestazioni pensionistiche periodiche erogate dopo il 31 dicembre 2000, anche se relative a diritti maturati in epoca precedente. La resistente ha eccepito giudicato interno e difeso l’applicazione del regime agevolato all’intero diritto pensionistico maturato prima del 1 gennaio 2001.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di giudicato interno e ha accolto il motivo dell’Agenzia. Ha affermato che, per le prestazioni pensionistiche complementari erogate dopo il 31 dicembre 2000, la disciplina sopravvenuta impone la tassazione sull’intero importo, mentre la misura dell’87,50% resta applicabile solo ai ratei erogati prima di tale data. Poiché nel caso concreto i ratei erano stati corrisposti dal 2008 al 2011, la CTR aveva erroneamente riconosciuto il diritto al rimborso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito respingendo l’originario ricorso della contribuente. Sono state compensate le spese dei gradi di merito e regolate quelle del giudizio di legittimità secondo soccombenza.

Norme richiamate

  • artt. 7, 7-bis e 13, comma 8, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124

    come modificato dall'art. 11 L. n. 335/1995

    Richiamati dalla ricorrente come quadro normativo della previdenza complementare, ma ritenuti superati dalla disciplina sopravvenuta per i ratei erogati dopo il 31 dicembre 2000.

  • art. 48-bis d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Le prestazioni pensionistiche complementari periodiche rientrano nel suo ambito applicativo nella versione vigente al momento dell’erogazione.

  • art. 47, comma 1, lett. h-bis, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    ratione temporis applicabile

    Norma richiamata per qualificare fiscalmente le prestazioni pensionistiche periodiche oggetto di causa.

  • art. 10, comma 1, lett. f, D.Lgs. 5 dicembre 2000, n. 47

    entrata in vigore il 1 gennaio 2001

    Ha innovato la disciplina fiscale prevedendo che solo i ratei erogati fino al 31 dicembre 2000 restano tassabili all’87,50%, mentre quelli successivi sono tassabili integralmente.

  • art. 19, D.Lgs. 5 dicembre 2000, n. 47

    Richiamato nel motivo di ricorso come parte del complesso normativo di riforma.

  • art. 12, D.Lgs. 5 dicembre 2000, n. 47

    La disciplina transitoria è stata interpretata come applicabile solo agli importi/ratei erogati prima del 1 gennaio 2001, non ai diritti maturati anteriormente ma pagati successivamente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro del motivo per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380.1-bis c.p.c.

    Norma processuale richiamata per il deposito della memoria della controricorrente.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Ha consentito alla Corte di decidere nel merito, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • In materia di tassazione delle prestazioni pensionistiche complementari, il regime fiscale applicabile si determina in base al momento della concreta erogazione del rateo e non al solo momento di maturazione del diritto.
  • La disciplina transitoria che preserva il trattamento agevolato deve essere interpretata restrittivamente: opera per gli importi/ratei erogati prima della data di entrata in vigore della riforma, non per quelli successivi, anche se riferiti a posizioni pensionistiche maturate prima.
  • Quando il quadro fattuale è pacifico e non occorrono ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito.
  • Un’eccezione di giudicato interno non può essere accolta se la censura proposta investe, anche implicitamente ma in modo sostanziale, il nucleo della ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiGiudicato

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