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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41647/2021 del 27/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un appalto di lavori stradali affidato da un comune. L'appaltatore, dopo la risoluzione consensuale del contratto, ha rivendicato un residuo credito per lavori eseguiti. In primo grado la domanda è stata rigettata perché il credito era fondato su riserve ritenute tardive, essendo stato sottoscritto senza riserve il registro di contabilità e solo successivamente lo stato finale con riserva. La sentenza è stata confermata in appello. Successivamente l'appaltatore ha proposto revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. contro la sentenza d'appello, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente affermato che le riserve erano state iscritte nel registro di contabilità, mentre sarebbero state formulate nel libretto delle misure. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile la revocazione perché non erano stati indicati con precisione il motivo di revocazione, l'errore di fatto e il documento rilevante, e soprattutto perché l'errore denunciato atteneva alla sentenza di primo grado e non alla decisione di appello. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione dell'art. 395, n. 4, c.p.c., assumendo che l'errore di fatto della sentenza di primo grado si trasferisca automaticamente alla sentenza di appello e sia quindi revocabile contro quest'ultima; 2) motivazione apparente e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che l'errore di fatto fosse in realtà presente nella sentenza di merito e che le riserve sarebbero state comunque tempestive anche se apposte nel conto finale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che la revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. contro la sentenza di appello può riguardare solo errori di fatto direttamente imputabili alla sentenza impugnata, mentre gli eventuali errori della sentenza di primo grado devono essere dedotti con l'atto di appello. Non opera alcun trasferimento automatico dell'errore revocatorio dalla decisione di primo grado a quella di appello. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché fondato proprio sull'assunto, ritenuto errato, della revocabilità della sentenza di appello per un errore asseritamente contenuto nella decisione di primo grado. È stato inoltre dato atto della mancata costituzione del comune e disposto l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    La revocazione per errore di fatto è ammissibile solo se l'errore incide direttamente sulla sentenza impugnata; non può essere utilizzata per censurare un errore già contenuto nella sentenza di primo grado e non dedotto con l'appello.

  • art. 394, comma 1, c.p.c.

    La revocabilità delle decisioni pronunciate in unico grado non consente di estendere automaticamente alla sentenza di appello l'errore asseritamente presente nella decisione precedente.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Il ricorso manifestamente inammissibile può essere deciso in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.

  • art. 375, comma primo, n. 5, c.p.c.

    Richiamato come base per la definizione camerale del ricorso manifestamente inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di declaratoria di inammissibilità, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Norma richiamata quale parametro dell'importo aggiuntivo del contributo unificato.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto può colpire solo la decisione che contenga direttamente l'errore, non la sentenza di appello quando il preteso errore appartenga esclusivamente alla sentenza di primo grado.
  • Se un errore di fatto della sentenza di primo grado non è stato specificamente dedotto con i motivi di appello, esso resta precluso e non può essere successivamente introdotto mediante revocazione contro la sentenza d'appello.
  • La revocabilità delle decisioni pronunciate in unico grado non implica un principio generale di trasmissione dell'errore revocatorio alle decisioni successive adottate in grado di appello.
  • Una censura di revocazione deve indicare con precisione il motivo di revocazione, l'errore di fatto dedotto e il documento o elemento su cui l'errore si fonda; la mancanza di tale specificazione conduce all'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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