Cassazione Penale, Sentenza n. 41786/2025 del 30/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello del 27/05/2025: Carmelo Messina deduceva l'erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. e un vizio di motivazione nella valutazione delle prove, sostenendo l'inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e la contraddittorietà con altre testimonianze (spec. Zampino); censurava l'omessa valutazione delle attenuanti generiche e la mancata riqualificazione del tentativo di rapina in tentato furto con strappo (poiché la violenza sarebbe stata esercitata sul marsupio a tracolla). Alì Darry contestava il rigetto delle attenuanti ex art. 62-bis c.p., l'applicazione dell'aggravante "delle più persone riunite" senza descrizione di condotte specifiche e l'entità della pena (superiore al minimo edittale) senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per mancanza della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c) c.p.p. e, comunque, perché manifestamente infondati. Quanto a Messina, la Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite: non è ammessa in cassazione una generica doglianza fondata sull'art. 192 c.p.p. per contestare la valutazione delle prove, salvo il caso di "doppia conforme" o di macroscopico travisamento provato nei termini previsti; il ricorrente ha prodotto censure generiche sull'inattendibilità della vittima e non ha indicato profili di travisamento secondo i parametri richiesti. Sulle attenuanti generiche non ha indicato elementi positivi non valutati. Quanto ad Alì, il diniego delle attenuanti è stato ritenuto adeguatamente motivato; il motivo relativo all'aggravante era inammissibile perché nuovo in Cassazione e non devoluto all'appello; i rilievi sulla pena erano generici. Sono state imposte le spese processuali ai ricorrenti e condannati al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Non può essere usato in cassazione per aggirare i limiti di specificità delle doglianze sulla motivazione; la censura sulla valutazione delle prove richiede i presupposti della giurisprudenza (es. 'doppia conforme' o travisamento macroscopico).
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limita le doglianze di nullità e motivazione connesse alla valutazione delle prove; i motivi di cassazione devono rispettare tali limiti.
art. 581, comma 1 cod. proc. pen.
Stabilisce i requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione, in particolare la necessità di specificità delle censure.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Indica i motivi di cassazione per violazione delle norme del procedimento; richiede specificità, non censure generiche.
Sezioni Unite, n. 29541/2020 (Filardo)
Principio che impedisce di utilizzare il motivo di cui all'art. 192 c.p.p. in cassazione per superare i limiti imposti dall'art. 606 c.p.p. sulla valutazione della prova.
Sez. 2, n. 5336/2018 (L.)
Chiarisce il concetto di 'doppia conforme' e quando il travisamento della prova è deducibile in cassazione (macroscopica o manifesta evidenza).
Fatto oggetto di censura da parte del ricorrente Alì ma la Corte ha ritenuto il diniego delle attenuanti adeguatamente motivato in relazione alla personalità e alle modalità del fatto.
Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità; applicata qui per condannare i ricorrenti a euro 3.000.
Norma penale indicata nel capo C per la quale gli imputati erano stati assolti in appello; citata nel quadro fattuale della sentenza impugnata.
art. 125 e art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (richiamati)
Richiamati nella discussione sulla valutazione delle prove e sulle possibilità di censura; evidenziano limiti procedurali e sostanziali alle doglianze in cassazione.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere formulati con la specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p.; censure generiche sulla valutazione della prova sono inammissibili.
- La violazione dell'art. 192 c.p.p. non è strumento per aggirare i limiti di ammissibilità delle doglianze sulla motivazione in sede di legittimità; per contestare la valutazione probatoria occorre dimostrare il travisamento secondo i parametri di giurisprudenza (es. 'doppia conforme' o macroscopico travisamento).
- Non si possono sollevare in Cassazione questioni che non sono state devolute al giudice d'appello (novità in cassazione è inammissibile).
- Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche è necessario indicare elementi positivi concreti della personalità o del fatto che il giudice di merito non avrebbe valutato adeguatamente; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Le censure sull'entità della pena devono essere motivate con argomentazioni specifiche; rilievi astratti o generici saranno respinti.
- La parte che soccombe con ricorso inammissibile può essere condannata al pagamento delle spese e a sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
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