Cassazione Penale, Sentenza n. 37157/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Magistrato di sorveglianza di Trieste, con ordinanza del 24 settembre 2025, aveva respinto l’istanza del detenuto volta a ottenere la liberazione anticipata per alcuni semestri di detenzione. Il successivo reclamo era stato dichiarato inammissibile, con ordinanza del 28 ottobre 2025, perché inviato a un indirizzo PEC errato. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione contro quest’ultima ordinanza, deducendo violazione o erronea applicazione degli artt. 568 c.p.p., 156 c.p.c. e 87-bis d.lgs. n. 150/2022. Ha sostenuto che l’impugnazione, pur trasmessa a un indirizzo diverso da quello specificamente designato per il deposito degli atti penali, era pervenuta entro il termine all’Ufficio di sorveglianza di Trieste e che, in applicazione dei principi di conservazione dell’impugnazione e di raggiungimento dello scopo, non avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile. Ha richiamato precedenti giurisprudenziali e la sentenza della Corte EDU Succi c. Italia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p. Ha applicato il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui, nel regime transitorio del processo penale telematico previsto dall’art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022, l’impugnazione inviata a un indirizzo PEC non incluso nell’elenco ministeriale è inammissibile anche se l’indirizzo è riferibile all’ufficio competente, salvo che l’atto sia inoltrato entro il termine dalla casella non abilitata a quella corretta. Nel caso concreto, il reclamo era stato inviato all’indirizzo errato e non risultava un successivo inoltro tempestivo all’indirizzo corretto; pertanto, la dichiarazione di inammissibilità è stata ritenuta legittima. Le deduzioni sul raggiungimento dello scopo e sulla conservazione dell’impugnazione non hanno condotto all’accoglimento del ricorso.
Norme richiamate
art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022
l'impugnazione trasmessa a un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto nel Direttore generale per i sistemi informativi autonnatizzati del 9 novembre 2020, quand'anche riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, è inammissibile, salvo che la stessa sia stata inoltrata, nei termini di legge, con la medesima modalità di posta elettronica, dalla casella di ricezione dell'indirizzo non compreso nell'elenco suddetto alla casella dell'indirizzo compreso
Nel regime transitorio, l’invio dell’impugnazione a una PEC non abilitata comporta l’inammissibilità anche se l’indirizzo appartiene all’ufficio competente; l’esito è evitabile se l’atto viene inoltrato entro il termine alla PEC corretta.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
È stato quindi superato orientamento geirisprudenziale opposto, in base al quale, in tema di impugnazioni proposte nei periodo transitorio di cui all'art. 87- bis cligs. 10 ottobre 2022, n. 150, non è causa di inammissibilità la trasmissione dell'atto di gravame a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello specificamente designato per la ricezione, purché riferibile al medesimo ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato, (Sez. 6, n. 34303 del 01/10/2025, Rv. 288718 - 01).
Il principio di conservazione dell’impugnazione non consente di superare i requisiti di deposito telematico stabiliti per il regime transitorio dall’art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022.
la disciplina, desumibile dall'art. 87-bis d.igs. cit. sulla base dei criterio dell'interpretazione letterale della legge, non contrasta con l'art. 6 CEDU come interpretato dalla Corte EDU sotto l'aspetto del diritto di accesso alla giustizia, in quanto stabilisce una "restrizione" alla facoltà di impugnazione che è prevedibile ex ante per l'interessato, non impone oneri eccessivi e non è inficiata da eccessvo formalismo.
Il principio del raggiungimento dello scopo non rende ammissibile l’impugnazione trasmessa a una PEC non abilitata, in presenza della disciplina specifica del deposito telematico; tale requisito è ritenuto prevedibile e non eccessivamente gravoso.
art. 6 CEDU
la disciplina, desumibile dall'art. 87-bis d.igs. cit. sulla base dei criterio dell'interpretazione letterale della legge, non contrasta con l'art. 6 CEDU come interpretato dalla Corte EDU sotto l'aspetto del diritto di accesso alla giustizia, in quanto stabilisce una "restrizione" alla facoltà di impugnazione che è prevedibile ex ante per l'interessato, non impone oneri eccessivi e non è inficiata da eccessvo formalismo.
La disciplina che impone l’utilizzo degli indirizzi PEC individuati per il deposito delle impugnazioni non viola il diritto di accesso alla giustizia quando la restrizione è prevedibile, non impone oneri eccessivi e non è eccessivamente formalistica.
Massime di principio
- Nel regime transitorio del processo penale telematico disciplinato dall’art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022, l’impugnazione inviata a un indirizzo PEC non compreso nell’elenco ministeriale è inammissibile anche quando l’indirizzo è riferibile all’ufficio giudiziario competente.
- L’inammissibilità può essere evitata se l’impugnazione, dopo l’invio a un indirizzo PEC non abilitato, viene inoltrata entro il termine di legge dalla casella di ricezione non abilitata alla PEC specificamente individuata per il deposito.
- La mera ricezione dell’impugnazione entro il termine da parte dell’ufficio giudiziario non equivale al deposito secondo le modalità telematiche prescritte e non è sufficiente a sanare l’invio all’indirizzo errato.
- La disciplina dell’art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022 non contrasta con il diritto di accesso alla giustizia garantito dall’art. 6 CEDU, poiché la restrizione alla facoltà di impugnare è prevedibile, non impone oneri eccessivi e non integra eccessivo formalismo.
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