Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 32505/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la decisione di merito deducendo, con i primi due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110 e 125 cod. pen. e cod. proc. pen., quanto alla sussistenza del concorso nel reato e alla propria responsabilità. La difesa contestava, in particolare, la valutazione degli elementi indiziari, richiamando la distanza dal luogo del fatto, l'assenza di contatti diretti con i correi e la divergenza dei percorsi di allontanamento. Era stata inoltre prospettata in via subordinata l'applicabilità dell'art. 116 cod. pen. La Corte territoriale aveva invece ritenuto grave, preciso e concordante il quadro indiziario, valorizzando le immagini delle telecamere, la presenza dell'imputato con due minorenni nei minuti precedenti la rapina, la conoscenza del luogo in cui erano custodite le offerte, derivante dalla sua pregressa frequentazione della parrocchia e da precedenti prelievi di piccole somme, nonché il fatto che i minorenni avessero ordinato al parroco di aprire proprio il cassetto pertinente. Con il terzo motivo l'imputato ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, lamentando il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti. La Corte d'appello aveva già accolto parzialmente il relativo motivo, riducendo la pena e riconoscendo le attenuanti generiche in equivalenza con le aggravanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi reiterassero doglianze di merito già esaminate e correttamente risolte dalla Corte d'appello, sollecitando una diversa lettura del compendio indiziario non consentita in sede di legittimità. Ha rilevato la sussistenza di una doppia conforme, fondata sui medesimi criteri di valutazione degli indizi, e ha escluso la deduzione di effettive violazioni di legge o di manifeste illogicità della motivazione. Ha inoltre ritenuto implicitamente disattesa la prospettazione subordinata relativa all'art. 116 cod. pen., osservando che l'accertamento del concorso ai sensi dell'art. 110 cod. pen. è logicamente incompatibile con l'ipotesi di un reato diverso e più grave voluto da altri. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha escluso che la richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche potesse essere riesaminata in cassazione, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito sorretta da motivazione non arbitraria né illogica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    I motivi di ricorso per cassazione richiedono la deduzione di effettive violazioni di legge o di vizi motivazionali rilevanti; non consentono la mera sollecitazione di una diversa valutazione del materiale probatorio.

  • art. 110 cod. pen.

    La responsabilità a titolo di concorso nel reato è stata ritenuta coerente con l'accertamento di un apporto dell'imputato al piano criminoso e logicamente incompatibile con l'ipotesi prevista dall'art. 116 cod. pen. di reato diverso e più grave voluto da altri.

  • art. 116 cod. pen.

    La prospettazione della responsabilità per il reato diverso e più grave commesso da altro concorrente non è compatibile con l'accertamento del concorso dell'imputato nel medesimo reato ai sensi dell'art. 110 cod. pen.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    La motivazione della decisione può disattendere implicitamente una specifica deduzione difensiva quando il suo rigetto risulti inequivocabilmente dalla complessiva struttura argomentativa.

  • art. 132 cod. pen.

    La determinazione della pena rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione nei limiti dei vizi motivazionali rilevanti.

  • art. 133 cod. pen.

    La valutazione dei criteri di commisurazione della pena e del giudizio sulle attenuanti generiche non è censurabile in cassazione quando sia sostenuta da motivazione non arbitraria né illogica.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione il motivo che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione, si limiti a riproporre argomentazioni di merito già esaminate dai giudici di primo e secondo grado e solleciti una diversa lettura del medesimo compendio probatorio.
  • In presenza di una doppia conforme, le decisioni di merito costituiscono un unico corpo argomentativo quando adottano i medesimi criteri di valutazione degli elementi indiziari; le censure sulla persuasività o sul rigore della motivazione sono inammissibili se non evidenziano effettive violazioni di legge o manifeste illogicità.
  • L'accertamento della partecipazione concorsuale dell'imputato al reato ai sensi dell'art. 110 cod. pen. è logicamente incompatibile con la qualificazione del fatto come reato diverso e più grave voluto esclusivamente da altro concorrente ai sensi dell'art. 116 cod. pen.
  • Il rigetto di una specifica deduzione difensiva può risultare implicitamente dalla complessiva struttura motivazionale della sentenza e non richiede necessariamente una risposta espressa, purché la decisione renda inequivocabile la ragione del mancato accoglimento.
  • La scelta del giudice di merito in ordine al bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti è normalmente insindacabile in cassazione quando sia sorretta da una motivazione non arbitraria né manifestamente illogica; non è sufficiente chiedere una diversa valutazione discrezionale.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.