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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12797/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata. Ha articolato due motivi: (1) vizio di contraddittorietà e illogicità della motivazione riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sostenendo che la Corte territoriale ha utilizzato gli stessi elementi (in particolare la gravità del danno) per applicare un'aggravante, per negare le attenuanti e per giustificare la pena, e che gli imputati avrebbero collaborato con la curatela e le indagini nonché fossero incensurati; inoltre ha censurato il rilievo della gravità del danno sostenendo che i singoli reati di truffa avrebbero prodotto danni modesti. (2) Violazione delle norme sulla determinazione della pena (art. 133 c.p. e art. 216 r.d. n. 267/1942) per avere la Corte fissato la pena accessoria nella misura massima (10 anni) senza applicare i criteri di cui all'art. 133 c.p.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile la valutazione multipla dello stesso fatto sotto profili diversi ai fini della determinazione della pena (es.: gravità del fatto valutata sia per aggravante sia per negare le attenuanti e per il trattamento sanzionatorio). Le doglianze sulla presunta collaborazione e su valutazioni circa la misura del danno attengono al merito e non sono sindacabili in sede di legittimità. Quanto all'entità del danno, la Corte ha richiamato che per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale il danno va valutato sull'ammontare complessivo delle somme distratte e non sui singoli episodi di truffa. Sulla pena accessoria la Corte d'appello ha motivato la scelta della misura massima richiamando il comportamento "improntato ad alto tasso di fraudolenza" e pertanto il criterio di cui all'art. 133 c.p. è stato applicato. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • R.D. n. 267 del 1942, art. 216

    art. 216, commi primo e secondo, n. 1, r.d. n. 267 del 1942; art. 216, ultimo comma, r.d. cit.

    La norma è stata applicata per qualificare il reato come bancarotta fraudolenta aggravata e per irrogare la pena accessoria; la Corte ha ritenuto che il danno si valuti sull'ammontare complessivo delle somme distratte e ha fatto riferimento all'ultimo comma per fissare la durata della pena accessoria (10 anni) motivandola con l'elevato grado di fraudolenza.

  • Codice penale, art. 133

    L'art. 133 (criteri per la determinazione della pena) è stato ritenuto osservato: la Corte territoriale ha motivato la scelta della misura massima della pena accessoria richiamando il criterio del comportamento "improntato ad alto tasso di fraudolenza", uno dei parametri previsti dall'art. 133.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Richiamata dalla ricorrente per censurare presunte contraddizioni della motivazione; la Corte di cassazione ha ritenuto la censura infondata o, ove attiene al merito (es. valutazione della collaborazione), non sindacabile in sede di legittimità.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)

    art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Invocato per la censura sulla presunta violazione delle norme di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione dell'art. 133 c.p. e ha dichiarato il motivo inammissibile.

  • Codice di procedura penale, art. 616, comma 1

    art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per fondare la condanna della ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000,00 in base a tale disposizione.

Massime di principio

  • Il giudice può valorizzare lo stesso fatto sotto profili differenti (es. per aggravante, per diniego di attenuanti, per determinazione della pena) senza violare il principio del ne bis in idem, purché la motivazione sia congrua.
  • Le censure che sollevano valutazioni di merito (es. sulla collaborazione con le indagini, sulla quantificazione del danno rispetto ai singoli episodi) sono di regola inammissibili in sede di legittimità e devono essere dedotte in sede di merito.
  • Nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale il danno va valutato sull'ammontare complessivo delle somme distratte dall'ente, non limitatamente ai singoli reati che hanno concorso a far confluire tali somme.
  • La determinazione della pena accessoria nella misura massima è lecita se la motivazione del giudice mostra l'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. (es. elevato tasso di fraudolenza); l'indicazione del criterio concreto utilizzato è indispensabile per evitare vizio di motivazione.
  • La condanna alle spese e l'assegnazione di somme alla Cassa delle ammende possono essere disposte anche in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza.

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