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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07805/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cedente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di factoring stipulato tra una società cedente e la società cessionaria, avente ad oggetto la cessione di crediti verso alcune farmacie con garanzia pro soluto entro un plafond e con possibilità di anticipazioni. La cedente sosteneva che la cessionaria avesse illegittimamente dichiarato la decadenza dalla garanzia pro soluto per asseriti inadempimenti agli obblighi di collaborazione e di comunicazione di un insoluto; chiedeva quindi il pagamento del corrispettivo dei crediti ceduti e il risarcimento dei danni. La cessionaria, a sua volta, chiedeva in via riconvenzionale la declaratoria di decadenza della cedente dalla garanzia e la restituzione delle anticipazioni. Dopo le sentenze di merito e un primo giudizio di cassazione, una successiva ordinanza della Corte di cassazione aveva accolto alcuni motivi del ricorso della cessionaria, ritenendo tra l'altro violato un giudicato interno sulla posizione di uno dei debitori ceduti e rilevando un errore nella correzione di un errore materiale. Contro tale ordinanza la controparte proponeva ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., deducendo un errore di fatto revocatorio: secondo la ricorrente, la Corte avrebbe falsamente percepito il contenuto dell'eccezione di tardività del ricorso per cassazione, scambiando la sua difesa, fondata sulla notificazione di un atto di appello avverso la sentenza di primo grado come corretta, con una diversa tesi sulla 'produzione' in giudizio della sentenza. La resistente proponeva ricorso incidentale condizionato per revocazione. La Cassazione ha ritenuto che la doglianza non attaccasse una svista percettiva su un fatto incontestato, ma la valutazione giuridica e interpretativa degli atti processuali e delle eccezioni, quindi un errore di giudizio non deducibile con revocazione. Ha inoltre rilevato che l'atto del 30 settembre 2021 era, comunque, un'impugnazione contro la sentenza di primo grado come corretta, non contro la sentenza d'appello, e dunque non idoneo a fondare la tesi della tardività del ricorso per cassazione. Il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile e quello incidentale è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per revocazione, perché la censura non integrava un errore di fatto revocatorio ma contestava l'interpretazione degli atti e la valutazione giuridica già compiute nell'ordinanza impugnata. Ha inoltre precisato che, comunque, l'impugnazione notificata il 30 settembre 2021 era diretta contro la sentenza di primo grado come corretta e non costituiva il mezzo di impugnazione alternativo idoneo a far decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione nei termini prospettati. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    È il rimedio utilizzabile per la revocazione delle ordinanze o sentenze della Cassazione, ma solo nei limiti dell'errore di fatto revocatorio.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    L'errore revocatorio deve essere una svista percettiva su un fatto incontestato e decisivo, non un errore di giudizio o di interpretazione degli atti.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla decorrenza del termine breve per impugnare, che la ricorrente assumeva fosse iniziato con la notificazione dell'atto di appello del 30 settembre 2021.

  • art. 326, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato per escludere che l'atto del 30 settembre 2021, diretto contro la sentenza di primo grado come corretta, potesse valere come impugnazione idonea a far decorrere il termine breve per tutti.

  • art. 287 c.p.c.

    Norma sul procedimento di correzione degli errori materiali, richiamata nel contesto dell'errore che la ricorrente assumeva fosse stato mal valutato.

  • art. 288 c.p.c.

    Il giudizio di revocazione chiarisce che l'impugnazione proposta ex art. 288 c.p.c. aveva ad oggetto la sentenza di primo grado come corretta e non la sentenza d'appello.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla memoria depositata nel giudizio di legittimità e al contenuto delle difese sulle quali si è innestata la censura revocatoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per porre a carico della ricorrente principale l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato quale fonte della previsione dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato in relazione alla misura del contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammissibile solo per un errore di fatto revocatorio, cioè per una svista percettiva immediatamente rilevabile dagli atti e non per contestazioni sull'interpretazione degli atti processuali o sulla valutazione giuridica della questione decisa.
  • Non integra errore di fatto revocatorio la doglianza che, sotto l'apparenza della falsa percezione del contenuto di un atto difensivo, miri in realtà a ottenere un diverso apprezzamento della portata dell'eccezione o della questione controversa già decisa dalla Corte.
  • L'errore revocatorio deve riguardare un fatto non controverso e decisivo: se il punto è stato oggetto di difesa contrapposta ed è entrato nel thema decidendum, la pronuncia della Corte è valutativa e resta sottratta al rimedio revocatorio.
  • Ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, un atto di impugnazione deve essere valutato in base al suo reale oggetto; un'impugnazione proposta contro la sentenza di primo grado come corretta non equivale, di per sé, a una impugnazione della sentenza d'appello che aveva disposto la correzione.
  • Quando il giudice di legittimità rigetta o dichiara inammissibile una revocazione proposta contro una propria ordinanza, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito se è subordinato all'accoglimento del principale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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