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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22520/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli (06/12/2024) che, in parziale riforma del Tribunale di Napoli, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Trisciuoglio per i reati di esercizio abusivo della professione (artt.110 e 348 c.p.) e truffa (art.640 c.p.) estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili. Il ricorrente proponeva due motivi: 1) contestazione della qualificazione dell'esercizio abusivo della professione, sostenendo l'assenza di provvedimento di radiazione e l'impossibilità di configurare correttamente il fatto tipico e il concorso con l'art.640 c.p.; 2) sul capo di truffa, censura della valutazione probatoria (dichiarazioni delle persone offese, omissione di valutazione di documenti) e contestazione della sussistenza di artifici, raggiri e di un ingiusto profitto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e non adeguatamente ancorato al contenuto della sentenza impugnata e al dato processuale, richiedendo l'autosufficienza del ricorso (indicazione puntuale degli atti ritenuti travisati). Ha ritenuto che la doppia motivazione della Corte d'appello fosse congrua e sufficiente (mancanza di titolo abilitativo, falsa rappresentazione della qualifica di avvocato, instaurazione di rapporto di assistenza legale, induzione alla consegna di somme e alla stipula di fideiussione) e che le doglianze fossero in concreto prive di specifica portata censoria. Ha inoltre precisato che il difetto di titoli non equivale di per sé ad artificio o raggiro, quindi è possibile il concorso materiale tra esercizio abusivo della professione e truffa. Ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila alla Cassa delle ammende; ha rigettato la richiesta di liquidazione delle spese delle parti civili nel presente giudizio.

Norme richiamate

  • Codice penale - art. 110

    Principio della responsabilità per concorso di persone nel reato; richiamato in relazione alla partecipazione ai reati contestati.

  • Codice penale - art. 640

    Delitto di truffa: la sentenza ha valutato che per la configurazione sia necessario l'artificio o il raggiro e l'ingusto profitto; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto tali elementi fossero compatibili con la ricostruzione effettuata dalla Corte d'appello.

  • Codice penale - art. 348

    Esercizio abusivo di una professione: la sentenza sottolinea la mancanza di titoli abilitativi come elemento costitutivo dell'illecito, distinto dall'artificioso mezzo richiesto per la truffa.

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o colposo; applicata per sanzionare il ricorso inammissibile.

  • Disposizioni di attuazione c.p.p. - art. 165-bis

    Richiamato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: obbligo di indicare puntualmente gli atti ritenuti travisati e le ragioni per cui si ritiene necessaria l'allegazione; la mancata osservanza determina l'inammissibilità.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: indicare esattamente gli atti che si censurano e fornire motivazioni concrete; censure generiche o ricostruzioni alternative non ancorate al giudicato sono inammissibili.
  • La mancata qualificazione del ricorrente (es. cancellazione volontaria dall'albo) non elimina automaticamente la rilevanza penale dell'esercizio abusivo: la valutazione deve considerare la condotta concreta e la rappresentazione fatta alle vittime.
  • Per la truffa è necessario dimostrare artifici o raggiri e l'ingusto profitto; il mero difetto di titolo abilitativo non costituisce automaticamente artificio.
  • È possibile il concorso materiale tra esercizio abusivo di una professione e truffa quando le condotte sono distintamente integrabili (difetto di titoli da un lato, artifici/inganno dall'altro).
  • Se si intende impugnare una valutazione probatoria occorre indicare quali specifici atti o elementi probatori siano stati travisati e come la diversa valutazione avrebbe inciso sul giudizio: semplici affermazioni di incongruità non sono sufficienti in cassazione.
  • Le parti civili che si limitano ad associarsi alle conclusioni del pubblico ministero senza sviluppare autonomamente una piattaforma argomentativa rischiano di non ottenere la liquidazione delle spese processuali nel giudizio di cassazione.

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