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Sentenza

Sentenza del 05/12/2019 n. 31792 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, contestando gli accertamenti sintetici effettuati dall’Amministrazione finanziaria sulla base della presunta incompatibilità tra i redditi dichiarati e il patrimonio posseduto, costituito da autovetture, immobili, contratti assicurativi e una locazione immobiliare. Tra i motivi dedotti vi erano anche l’asserita insufficiente motivazione degli avvisi, la violazione delle norme sull’accertamento sintetico, la mancata considerazione della disponibilità dei beni da parte dell’ex marito e dei figli e l’omessa pronuncia su alcune annualità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo nulla la sentenza impugnata per motivazione apparente e incomprensibile. La CTR si era limitata ad affermare genericamente che i redditi dichiarati erano incompatibili con la situazione patrimoniale e che gli accertamenti erano fondati, senza indicare il percorso logico, gli atti esaminati e le ragioni per cui le contestazioni della contribuente erano state disattese. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e liquidare anche le spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi definita definitivamente la fondatezza degli accertamenti fiscali.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    violazione dell'art. 132 c.p.c.

    Consente di censurare in cassazione la nullità della sentenza per vizi della motivazione. Una motivazione meramente apparente, generica o priva dell’indicazione del percorso logico seguito dal giudice non consente il controllo della decisione e determina la nullità della sentenza.

  • Art. 132 c.p.c.

    La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

    La motivazione deve illustrare non solo la conclusione raggiunta, ma anche il ragionamento attraverso il quale il giudice ha valutato i fatti, le prove e le argomentazioni delle parti.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, commi 4 e 5

    Disciplina l’accertamento sintetico del reddito, fondato anche sulla capacità di spesa e sulla disponibilità di determinati beni o servizi. Nel caso concreto, la legittimità sostanziale dell’accertamento non è stata esaminata definitivamente, perché la sentenza regionale è stata cassata per difetto di motivazione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42

    Prevede l’obbligo di motivazione degli avvisi di accertamento. Il relativo motivo di ricorso è rimasto assorbito, non essendo stato deciso nel merito dalla Corte di cassazione.

  • D.M. 10 settembre 1992, art. 2, comma 1, e art. 3, comma 2

    Riguarda i criteri e gli elementi utilizzabili nell’accertamento sintetico. Le questioni relative alla riferibilità dei beni all’ex marito e ai figli sono rimaste assorbite dal rilievo preliminare sulla nullità della sentenza.

  • Art. 23 Cost.

    È stato invocato dalla contribuente in relazione alla riserva di legge in materia tributaria, ma la censura non è stata esaminata perché dichiarata assorbita.

  • D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52

    Consente l’omissione dei dati identificativi delle parti nella diffusione del provvedimento quando ricorrono esigenze di tutela della riservatezza.

Massime di principio

  • Una sentenza tributaria non è validamente motivata se si limita a dichiarare che i redditi sono incompatibili con il patrimonio senza indicare quali beni siano stati considerati, quali redditi siano stati confrontati, quali prove siano state valutate e perché le difese del contribuente siano state respinte.
  • Il giudice deve esplicitare il percorso logico e probatorio della decisione: non basta enunciare il risultato della valutazione, occorre spiegare come vi è arrivato.
  • La cassazione per motivazione apparente comporta normalmente il rinvio al giudice di merito, che dovrà riesaminare la controversia; non implica automaticamente l’annullamento definitivo dell’accertamento fiscale.
  • In presenza di un accertamento sintetico, la disponibilità di beni costituisce un elemento valutabile dall’Amministrazione, ma il contribuente può contestarne la riferibilità, la disponibilità effettiva, il periodo di possesso o la provenienza delle risorse utilizzate.
  • Quando viene accolto un motivo preliminare relativo alla nullità della sentenza, gli altri motivi di merito possono essere dichiarati assorbiti e dovranno eventualmente essere esaminati dal giudice del rinvio.
  • Una motivazione adeguata deve confrontarsi con le principali difese delle parti e con gli atti rilevanti del processo; il mancato esame delle contestazioni essenziali può determinare la nullità della decisione.

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