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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39769/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce dalla segnalazione del nominativo di una cliente alla C.ri.f./centrale dei rischi finanziari da parte di un istituto di credito, in relazione a plurimi inadempimenti nelle rate di un mutuo. Il tribunale aveva dichiarato illegittima la segnalazione e ne aveva ordinato la cancellazione, ritenendo non provato il preventivo avviso scritto alla debitrice richiesto dall'art. 4 della delibera del Garante privacy n. 8 del 2004 e dall'art. 125, comma 3, T.u.b. come modificato nel 2010. La banca ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: ha sostenuto, in sintesi, che il giudice di merito non avrebbe dovuto applicare una fonte amministrativa non invocata e non prodotta; che l'avvertimento non ha natura ricettizia; che nessuna norma prevede la cancellazione della segnalazione per omesso preavviso; che l'omissione non rende invalida la procedura di segnalazione, essendo comunque possibile la tutela dell'interessata; in via subordinata ha dedotto l'omesso esame della non contestazione del debito. La Corte ha rilevato che il nodo decisivo era un altro: la disciplina del preavviso rileva, secondo un precedente recente, solo per segnalazioni relative a operazioni di credito al consumo. Poiché dalla sentenza impugnata non emergeva se il mutuo fosse o meno un finanziamento destinato al consumo, il richiamo all'art. 125 T.u.b. e alla disciplina deontologica non risultava giustificato; per questo la decisione è stata cassata con rinvio.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti della motivazione, ha cassato la sentenza del tribunale di Napoli Nord e ha rinviato la causa allo stesso tribunale, in diversa composizione, per accertare il fatto decisivo non esaminato, cioè la natura del rapporto sottostante alla segnalazione e in particolare se si trattasse di credito al consumo. Il giudice di rinvio dovrà attenersi al principio già affermato dalla Cassazione in tema di preavviso nelle segnalazioni alle SIC e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 113 c.p.c.

    La censura della banca richiamava il principio iura novit curia, contestando l'applicazione di una fonte non invocata; la Corte ha però deciso il ricorso su una diversa ratio giuridica, fermo il fatto accertato dal giudice di merito.

  • art. 1334 c.c.

    Invocato per sostenere che l'avvertimento non avesse natura ricettizia; la Corte non fonda la decisione su questo profilo, reputando decisivo il diverso tema della sussistenza del credito al consumo.

  • art. 1335 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo per contestare la natura ricettizia dell'avviso; la Corte non accoglie la tesi per ragioni assorbite dalla diversa questione applicativa dell'art. 125 T.u.b.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente quale criterio di conservazione della procedura di segnalazione; la Corte non lo considera decisivo ai fini del giudizio.

  • art. 125, comma 3, d.lgs. n. 385/1993 (T.u.b.)

    La Corte ribadisce che il profilo di legittimità della segnalazione, quanto al preventivo avviso al debitore, assume rilievo unicamente per le segnalazioni relative a operazioni di credito al consumo, nella versione della norma vigente dopo il d.lgs. n. 141/2010 e prima delle modifiche del 2016.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte cassa con rinvio e indica al giudice di merito di uniformarsi al principio di diritto confermato in sede di legittimità.

  • art. 4 della delibera del Garante della privacy n. 8 del 2004

    La norma deontologica sul preavviso è ritenuta rilevante solo in collegamento con l'art. 125 T.u.b. e, quindi, per il credito al consumo; non basta da sola a travolgere qualsiasi segnalazione in assenza di prova della ricezione dell'avviso.

  • D.lgs. n. 141/2010

    È richiamato come fonte di modifica dell'art. 125 T.u.b. nella disciplina applicabile ratione temporis.

  • D.lgs. n. 72/2016

    È menzionato solo per delimitare temporalmente la disciplina applicabile, antecedente alle modifiche introdotte nel T.u.b. nel 2016.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la Corte può accogliere il ricorso per una ragione giuridica diversa da quella specificamente prospettata, purché restino fermi i fatti accertati dal giudice di merito e non sia alterato il thema decidendum definito dalla domanda.
  • In tema di segnalazioni alle centrali o sistemi di informazioni creditizie, l'obbligo di preventivo avviso al debitore assume rilievo solo nei casi in cui il rapporto sottostante integri un'operazione di credito al consumo, secondo la disciplina applicabile ratione temporis.
  • La mancanza di prova della ricezione del preavviso non consente, da sola, di dichiarare illegittima ogni segnalazione negativa: occorre verificare preliminarmente se il rapporto ricada nell'ambito applicativo della norma che impone tale avviso.
  • Quando la sentenza di merito non accerta un fatto decisivo per stabilire la disciplina applicabile, la cassazione può intervenire con rinvio per i necessari accertamenti di fatto.
  • La segnalazione negativa fondata su inadempimenti contrattuali non può essere valutata astrattamente, ma va sempre ricondotta alla concreta tipologia del finanziamento e alla corrispondente normativa speciale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuoIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneInteressi usurari
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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