Cassazione Penale, Ordinanza n. 20280/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di specificità. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata equitativamente nel dispositivo.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento che aveva confermato la sua condanna per una pluralità di reati. Dal testo emerge che la sentenza di merito riguardava un episodio in cui il ricorrente avrebbe appiccato un incendio, con pericolo di diffusione, e avrebbe inoltre asportato la maniglia dell'ufficio della Polfer rendendo il bene temporaneamente inservibile. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché generico e non specifico: non si confrontava con la motivazione della decisione impugnata, né quanto al reato di incendio, per il quale la Corte aveva spiegato la fonte del pericolo di diffusione, né quanto al danneggiamento, per il quale era stata illustrata l'inservibilità temporanea del bene. Il ricorrente non aveva quindi confutato il percorso argomentativo della sentenza impugnata.
Norme richiamate
È richiamato come norma incriminatrice relativa al fatto di incendio per il quale la decisione di merito aveva individuato un pericolo di diffusione dell'incendio appiccato dal ricorrente.
È richiamato come norma incriminatrice del danneggiamento; la Corte di merito aveva ritenuto che l'asportazione della maniglia avesse reso il bene temporaneamente inservibile, integrando il reato.
È indicato tra i reati per i quali era stata confermata la condanna, ma il testo non sviluppa specifiche questioni sul punto.
È indicato tra i reati per i quali era stata confermata la condanna, ma il testo non sviluppa specifiche questioni sul punto.
È implicitamente richiamato nella parte finale relativa alla condanna del ricorrente alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure astratte o non specificamente riferite agli argomenti decisivi della decisione integra inammissibilità per difetto di specificità.
- In materia di incendio, ai fini della configurabilità del reato è rilevante l'indicazione del pericolo di diffusione del fuoco, che deve emergere dalla motivazione e può fondare il giudizio di responsabilità.
- In tema di danneggiamento, la temporanea inservibilità del bene per il tempo apprezzabile necessario al suo ripristino può integrare l'evento tipico del reato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali e può essere condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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