Cassazione Penale, Sentenza n. 49710/2023 del 14/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'illegalità della pena applicata: la multa irrogata (euro 200,00, risultante dalla pena base di euro 300,00 diminuita per le attenuanti generiche) era superiore al massimo edittale previsto per il reato ascritto (art. 636, comma primo c.p.), ossia una multa nella misura indicata nel provvedimento come "da C 10 a C 103". Il difensore ha quindi dedotto che il trattamento sanzionatorio eccedeva il limite legale.
La decisione
La suprema autorità ha accolto il motivo: ha annullato la sentenza impugnata solo in relazione al trattamento sanzionatorio e ha rinviato al Tribunale di Termini Imerese, in diversa composizione, per una nuova statuizione sulla pena. Ha dichiarato irrevocabile la sentenza quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato ai sensi dell'art. 624 c.p.p., cioè la condanna per il reato resta definitiva mentre va ricalcolata la sanzione pecuniaria nel rispetto del limite edittale.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in l. n.176 del 2020
La procedura è stata svolta nelle forme previste dalla norma emergenziale citata (riferimento alle modalità di trattazione del procedimento)
art. 636, comma primo cod. pen.
La norma delimita il massimo edittale della sanzione per il delitto contestato; la Corte ha ritenuto che la multa effettivamente irrogata eccedesse tale limite, determinando l'illegalità della pena
Applicato per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione di responsabilità quando la cassazione annulla soltanto il trattamento sanzionatorio
Massime di principio
- Il giudice deve sempre rispettare il limite edittale previsto dalla norma incriminatrice quando determina la sanzione; attenuanti o aumenti non possono portare la pena oltre il massimo legale.
- Se in sede di impugnazione o appello viene contestata l'illegalità numerica della pena e la Corte di legittimità rileva la violazione del limite edittale, può annullare solo la parte relativa al trattamento sanzionatorio e rinviare per un nuovo giudizio sulla pena.
- Quando la cassazione annulla soltanto la determinazione della pena, la dichiarazione di irrevocabilità può rendere definitiva l'affermazione di responsabilità (colpevolezza), impedendo la rinnovazione del giudizio sulla responsabilità stessa.
- La difesa deve sollevare tempestivamente e specificamente il vizio di illegalità della pena (es.: eccedenza del massimo edittale) per ottenere il sindacato in sede di legittimità.
- In reati puniti con multa, è essenziale verificare la corretta applicazione della misura base e delle diminuzioni/attenuanti rispetto alla forbice edittale prevista dalla norma, prima di accettare la quantificazione operata dal giudice di merito.
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