Cassazione Penale, Ordinanza n. 33269/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza/sentenza della Corte di appello di Trento che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Trento, in esito a giudizio abbreviato, per un furto in abitazione aggravato. I motivi dedotti erano quattro: 1) violazione di legge per omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p. all'imputato non irreperibile, con conseguente nullità del decreto di citazione a giudizio e degli atti successivi; 2) vizio di motivazione per mancata assoluzione, assumendo che la prova della commissione del fatto da parte dell'imputato fosse mancante, insufficiente o contraddittoria; 3) vizio di motivazione per la mancata esclusione dell'aggravante della destrezza e per il conseguente contenimento della pena; 4) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi riproponessero censure già esaminate e disattese in appello, quindi non consentite in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, ha ricordato che l'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini integra una nullità a regime intermedio della richiesta di rinvio a giudizio, ma tale nullità è sanata dalla presentazione della richiesta di giudizio abbreviato da parte dell'imputato. Quanto alla censura sul trattamento sanzionatorio, ha ribadito che la determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se non arbitraria o manifestamente illogica. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'omessa notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari determina una nullità a regime intermedio della richiesta di rinvio a giudizio, ma la nullità resta sanata se l'imputato presenta richiesta di giudizio abbreviato.
artt. 624-bis e 625, n. 4 c.p.
Norme incriminatrici del reato contestato, riferito a un furto in abitazione aggravato.
Richiamato implicitamente attraverso la doglianza sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e del loro giudizio di prevalenza sulle aggravanti.
Richiamato implicitamente nel tema del trattamento sanzionatorio, rimesso alla discrezionalità del giudice di merito nei limiti della non manifesta illogicità.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono proponibili censure che si limitino a riprodurre questioni già esaminate e motivatamente disattese dal giudice di merito, se non nei limiti del vizio di motivazione realmente dedotto e rilevante.
- L'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari integra una nullità a regime intermedio della richiesta di rinvio a giudizio, ma tale nullità è sanata dalla richiesta di giudizio abbreviato presentata dall'imputato.
- La valutazione della prova e la ricostruzione del fatto operate dai giudici di merito non sono sindacabili in cassazione quando la motivazione sia esistente, non contraddittoria in modo manifesto e non manifestamente illogica.
- La determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione salvo che sia frutto di arbitrio o sorretta da motivazione manifestamente illogica.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e del relativo giudizio di prevalenza sulle aggravanti può essere censurato in cassazione solo nei limiti di un vizio motivazionale effettivo e non con una mera sollecitazione a una nuova valutazione di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33212/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33213/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33214/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33216/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33218/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33219/2025 del 08/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →