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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33269/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza/sentenza della Corte di appello di Trento che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Trento, in esito a giudizio abbreviato, per un furto in abitazione aggravato. I motivi dedotti erano quattro: 1) violazione di legge per omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p. all'imputato non irreperibile, con conseguente nullità del decreto di citazione a giudizio e degli atti successivi; 2) vizio di motivazione per mancata assoluzione, assumendo che la prova della commissione del fatto da parte dell'imputato fosse mancante, insufficiente o contraddittoria; 3) vizio di motivazione per la mancata esclusione dell'aggravante della destrezza e per il conseguente contenimento della pena; 4) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi riproponessero censure già esaminate e disattese in appello, quindi non consentite in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, ha ricordato che l'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini integra una nullità a regime intermedio della richiesta di rinvio a giudizio, ma tale nullità è sanata dalla presentazione della richiesta di giudizio abbreviato da parte dell'imputato. Quanto alla censura sul trattamento sanzionatorio, ha ribadito che la determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se non arbitraria o manifestamente illogica. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 415-bis c.p.p.

    L'omessa notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari determina una nullità a regime intermedio della richiesta di rinvio a giudizio, ma la nullità resta sanata se l'imputato presenta richiesta di giudizio abbreviato.

  • artt. 624-bis e 625, n. 4 c.p.

    Norme incriminatrici del reato contestato, riferito a un furto in abitazione aggravato.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato implicitamente attraverso la doglianza sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e del loro giudizio di prevalenza sulle aggravanti.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato implicitamente nel tema del trattamento sanzionatorio, rimesso alla discrezionalità del giudice di merito nei limiti della non manifesta illogicità.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono proponibili censure che si limitino a riprodurre questioni già esaminate e motivatamente disattese dal giudice di merito, se non nei limiti del vizio di motivazione realmente dedotto e rilevante.
  • L'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari integra una nullità a regime intermedio della richiesta di rinvio a giudizio, ma tale nullità è sanata dalla richiesta di giudizio abbreviato presentata dall'imputato.
  • La valutazione della prova e la ricostruzione del fatto operate dai giudici di merito non sono sindacabili in cassazione quando la motivazione sia esistente, non contraddittoria in modo manifesto e non manifestamente illogica.
  • La determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione salvo che sia frutto di arbitrio o sorretta da motivazione manifestamente illogica.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e del relativo giudizio di prevalenza sulle aggravanti può essere censurato in cassazione solo nei limiti di un vizio motivazionale effettivo e non con una mera sollecitazione a una nuova valutazione di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativiFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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