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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27434/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che confermava la custodia in carcere sostenendo: (i) carenza di gravità indiziaria rispetto al delitto associativo, essendo i fatti riconducibili a un concorso continuato nel reato di detenzione/spaccio fondato su conversazioni con Evola di breve durata (circa tre mesi) e senza consapevolezza o volontà di aderire a un'associazione organizzata; (ii) fungibilità e posizione sostanzialmente subalterna del ricorrente rispetto ad altri soggetti (es. Lucifora), con assenza di autonomia organizzativa; (iii) contrasto e travisamento delle dichiarazioni del collaboratore Romeo; (iv) illegittimità della misura cautelare per mancanza di esigenze cautelari concrete (pericolo di fuga e di reiterazione), essendo la custodia in carcere motivata solo sulla base della gravità del titolo di reato e senza valutare misure meno afflittive come gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, pur essendo il ricorrente in possesso di abitazione e mezzi leciti di sostentamento.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità. Sul merito, il Collegio ha ritenuto che la valutazione del Tribunale di Milano fosse logicamente fondata e sorretta da un ampio quadro probatorio: servizi di osservazione, videoriprese, sequestri, arresti, intercettazioni e le dichiarazioni del collaboratore Claudio Agostino Romeo. Il Tribunale aveva accertato che Amodei svolgeva attività continuative di collegamento e coordinamento con Evola (trasporto e smistamento di stupefacente dalla Lombardia alla Sicilia, coordinamento della piazza di spaccio di Vittoria, invio dei proventi, gestione di autisti e corrieri), oltre al coinvolgimento nel trasporto di ingenti quantitativi (capo 46: 64,85 kg di hashish e 1,1 kg di marijuana). Sono state valorizzate intercettazioni (es. contestazione degli ammanco di 15.000 euro) e un episodio immediatamente anteriore alla misura (tentativo di disfarsi di un borsello con cocaina, denaro e bilancino) come elementi a favore della sussistenza del pericolo di reiterazione. Il Collegio ha altresì confermato la possibilità di qualificare come posizione organizzativa anche chi, pur sotto la direzione del capo, disponga di autonomia operativa significativa. Infine, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990 - art. 74

    associazione finalizzata al traffico di stupefacenti

    La norma è stata interpretata nella prospettazione del reato associativo; il Tribunale ha ritenuto che la condotta di Amodei integrasse una posizione organizzativa nell'ambito di un sodalizio strutturato dedito al narcotraffico

  • d.P.R. n. 309 del 1990 - art. 73, commi 4 e 6

    detenzione ai fini di spaccio e aggravanti per ingenti quantitativi

    Gli episodi di detenzione e trasporto di rilevanti quantitativi di stupefacente (capo 46) sono stati valorizzati per confermare l'operatività e la pericolosità dell'attività del ricorrente

  • d.P.R. n. 309 del 1990 - art. 80, comma 2

    circostanze aggravanti comuni

    Applicata come elemento aggravante connesso ai reati di detenzione/trasporto di sostanze stupefacenti

  • cod. proc. pen. - art. 27

    rinnovazione del provvedimento

    Il provvedimento del GIP era stato pronunciato in rinnovazione ai sensi di tale norma a seguito della declaratoria di incompetenza del GIP di Ragusa

  • disp. att. cod. proc. pen. - art. 173, comma 1

    limiti nella presentazione dei motivi nel ricorso

    Richiesto che il ricorso sia motivato nei limiti strettamente necessari; il Collegio ha ritenuto il ricorso generico e quindi inammissibile

  • cod. proc. pen. - art. 616

    condanna per spese e ammende

    Base normativa della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il sindacato in sede di legittimità sulle misure cautelari è limitato: non è consentita una rinnovata valutazione integrale dei fatti o delle prove (es. intercettazioni) se non quando la motivazione sia manifestamente illogica o irragionevole.
  • Per configurare il reato associativo non è necessario che un soggetto coordini formalmente altri: chiunque disponga di autonomia operativa significativa (organizzazione di trasporti, gestione di corrieri, smistamento e invio di proventi) può assumere una posizione organizzativa nell'ambito del sodalizio.
  • Elementi plurimi e convergenti (osservazioni, videoriprese, sequestri, intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori) rafforzano la valutazione di gravità indiziaria; contestazioni generiche di interpretazione delle intercettazioni sono, di norma, insufficienti.
  • La sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga e reiterazione) può essere fondata sia sulla gravità del fatto sia su comportamenti concreti e recenti (es. tentativo di disfarsi di stupefacente e strumenti tipici dell'attività di spaccio), che giustificano l'applicazione della custodia in carcere ove manchino elementi attenuanti rilevanti.
  • La proposta di misure meno afflittive (arresti domiciliari, braccialetto elettronico) richiede elementi concreti che dimostrino l'assenza delle esigenze cautelari; la sola disponibilità di un'abitazione o di mezzi leciti di sostentamento non è automaticamente decisiva.
  • I ricorsi generici o che non esplicitano in modo puntuale i profili di doglianza rispetto alla motivazione sono suscettibili di inammissibilità per difetto di specificazione ai sensi delle norme sul procedimento cautelare.

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