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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17850/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 14/06/2022 con la quale la Corte d'appello di Salerno ha rideterminato la pena complessiva in 9 anni di reclusione e 80.000 euro di multa. Il ricorrente deduceva: (1) violazione del principio affermato dalla precedente sentenza annullante e del principio sulla individuazione della violazione piu' grave in tema di continuazione, sostenendo che la gravità andava individuata "in astratto" in base alla pena edittale e alle circostanze relative a ciascun reato; (2) violazione di legge per non avere il giudice dell'esecuzione applicato la diminuzione prevista per il rito (diminutiva del rito abbreviato) alla pena inflitta con la sentenza del G.U.P. del 11/07/2017.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che, in sede esecutiva, il criterio da seguire per la continuazione e' quello della gravità "in concreto" ai sensi dell'art.187 disp. att. cod. proc. pen., prendendo atto delle pene concretamente inflitte dal giudice della cognizione; ha inoltre rilevato che la Corte d'appello ha proceduto sommando la pena base e gli aumenti e poi applicando un'unica riduzione di un terzo. Per questi motivi i motivi del ricorrente sono stati ritenuti infondati e il ricorso inammissibile. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ex art.616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 187 disposizioni di attuazione cod. proc. pen.

    In sede esecutiva la gravità dei reati ai fini della continuazione va valutata "in concreto" e si prende atto della valutazione effettuata dal giudice della cognizione; la scelta del reato piu' grave deve riferirsi alla pena concretamente inflitta.

  • art. 81 cod. pen.

    Norma generale sul concorso di reati; la disciplina della continuazione in sede esecutiva opera come deroga rispetto al criterio generale, essendo in esecuzione necessario riferirsi alla concreta pena inflitta.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione all'applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva.

  • Sez. U., sentenza n. 25939 del 28/02/2013 (Ciabotti)

    Giurisprudenza di legittimità che chiarisce che l'art.187 disp. att. e' limitato alla fase esecutiva e impone di riferirsi alle pene concretamente inflitte per individuare la gravità piu' alta; conferma il criterio della gravità 'in concreto'.

  • Sez. I, sentenza n. 12717 del 07/10/2021 (rescindente)

    Decisione che aveva annullato l'ordinanza del 15/03/2021 per avere il giudice dell'esecuzione omesso di scorporare i reati riuniti in sede di cognizione e di individuare la pena concreta piu' grave e le singole frazioni di aumento per i reati satellite.

  • Sez. 5, sentenza n. 8436 del 27/09/2013 (Romano)

    Giurisprudenza richiamata sul metodo da seguire in sede esecutiva quando si ridetermina la pena per continuazione tra reati giudicati separatamente e gia' unificati in cognizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e al versamento a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma procedurale richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale.

Massime di principio

  • In sede esecutiva per la continuazione il giudice deve prendere come riferimento la pena concretamente inflitta dal giudice della cognizione: la gravità rilevante e' 'in concreto' (art.187 disp. att.).
  • Quando si ridetermina la pena per continuazione fra sentenze rese separatamente (anche se in cognizione i reati erano gia' stati unificati), occorre scorporare i reati, individuare il reato piu' grave in base alla pena concretamente inflitta e poi applicare aumenti separati per i reati satellite.
  • Le riduzioni (es. un terzo per il rito abbreviato) possono essere calcolate in modo unitario sulla somma finale determinata secondo le regole esecutive; e' essenziale verificare se gli addendi sono stati considerati al lordo o al netto delle diminuzioni e come tali diminuzioni sono state poi applicate.
  • Il giudice dell'esecuzione deve motivare in modo specifico l'individuazione delle singole frazioni di aumento per ciascun reato satellite; la mancata indicazione puntuale puo' comportare vizio impugnabile.
  • Ricorrere in cassazione con censure che ignorano il principio della gravità 'in concreto' o la modalita' di applicazione delle diminuzioni in sede esecutiva rende il ricorso esposto al rigetto per manifesta infondatezza; il soccombente puo' essere condannato a spese e a versare somme alla Cassa delle ammende.

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