Cassazione Penale, Ordinanza n. 13926/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, con conferma implicita del trattamento sanzionatorio già stabilito dalla Corte d'appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo un solo motivo, incentrato sulla pretesa eccessività della pena: lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la conferma della recidiva. La Corte di cassazione rileva però che la censura era estremamente generica e sostanzialmente riproduttiva di questioni già proposte in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. La decisione di merito aveva già escluso le attenuanti generiche perché richieste in modo astratto e non ancorato al caso concreto, in assenza di elementi utilmente valutabili; aveva inoltre ritenuto giustificata la recidiva specifica infraquinquennale, valorizzando la continuità di devianza rispetto a un precedente furto commesso a breve distanza temporale dal fatto oggetto di giudizio.
Norme richiamate
Le attenuanti generiche devono essere richieste e valutate sulla base di elementi concreti del caso; una mera invocazione astratta non è sufficiente a fondare la censura in cassazione se la motivazione di merito è congrua e non illogica.
La recidiva specifica infraquinquennale può essere ritenuta quando il nuovo episodio esprima una medesima devianza rispetto a un precedente reato, soprattutto se commesso a breve distanza temporale dal fatto oggetto del processo.
È inammissibile il ricorso che non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata e riproponga in modo generico censure già esaminate e disattese in appello.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre doglianze già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito lo fondi su una valutazione concreta del fatto e sulla mancanza di elementi positivamente apprezzabili, non essendo sufficiente un richiamo astratto all'art. 62-bis c.p.
- La recidiva specifica infraquinquennale può essere confermata quando il precedente e il nuovo reato rivelino una continuità di devianza, specie se la commissione è temporalmente ravvicinata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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