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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18363/2024 del 09/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società impugnava il decreto che aveva confermato la cessazione della misura di controllo giudiziario con esito negativo. La ricorrente deduceva che: a) la pericolosità attuale attribuita a Domenico Chiavazzo non risultava più provata; b) la società aveva adottato misure di bonifica (nomina nuovo presidente, sospensione e licenziamento dei dipendenti ritenuti collegati) e durante il controllo giudiziario le verifiche e le relazioni trimestrali attestavano il riallineamento; c) l'annullamento giudiziale del licenziamento di Chiavazzo era dovuto a vizi formali e non dimostrava una volontà elusiva di risanamento; d) la Corte di appello non avrebbe adeguatamente valutato le relazioni del controllore e le risultanze favorevoli alla cessazione positiva della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha annullato il decreto impugnato e ha disposto il rinvio alla Corte di appello per un nuovo giudizio. La Cassazione ha rilevato che la Corte di appello non ha correttamente applicato i principi relativi al controllo giudiziario volontario: si è limitata a valorizzare l'annullamento del licenziamento senza considerare compiutamente i molteplici elementi probatori (relazioni del controllore, verifiche ripetute, esiti delle indagini amministrative e giudiziarie) che attestavano l'assenza di infiltrazione e la concreta possibilità di riallineamento. Pertanto il provvedimento è stato annullato per vizi di diritto e per mancata corretta valutazione degli elementi rilevanti, con rinvio per nuovo esame.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle disposizioni antimafia e delle misure di prevenzione)

    art. 34, art. 34-bis, art. 10, art. 27

    Disciplina i presupposti e i rimedi relativi alle misure di prevenzione e al controllo giudiziario; distingue fra controllo giudiziario prescrittivo e volontario, limita le censure in cassazione alla violazione di legge (art.10 comma 3) e disciplina il ruolo del giudice nella valutazione prognostica della bonifica aziendale.

  • legge 161/2017

    Ha riformulato gli artt. 34 e 34-bis, favorendo procedure camerali e incidendo sul regime impugnatorio: la giurisprudenza interpreta la riforma come lasciando spazio al sindacato di merito nel primo grado e limitando la cassazione alla violazione di legge.

  • codice di procedura penale

    art. 127 (procedura camerale)

    Prevede procedure camerali che, nel contesto delle misure antimafia, possono garantire contraddittorio anticipato e influenzare il procedimento amministrativo-giudiziario con riferimento all'informativa interdittiva.

  • Sez. U, sent. n. 46898 del 26/09/2019 (Ricchiuto)

    Giurisprudenza di principio che chiarisce la natura dinamica dell'accertamento nel controllo giudiziario: il giudice deve valutare non solo il prerequisito amministrativo ma anche la concreta possibilità di bonifica dell'impresa nel percorso giudiziario.

  • Sez. 6, sent. n. 30168 del 07/07/2021 (Gruppo Samir)

    Conferma che il giudizio sul controllo giudiziario volontario ha carattere prognostico e deve valutare la emendabilità della situazione aziendale attraverso le misure adottate.

  • Sez. 2, sent. n. 9122 del 28/01/2021 (Gandolfi)

    Indica che nel controllo volontario il tribunale deve tenere conto dell'accertamento amministrativo e limitare la propria rivalutazione, concentrandosi su carattere occasionale dell'agevolazione mafiosa e sulla possibilità di riallineamento.

  • Sez. 5, sent. n. 34856 del 06/11/2020 (Biessemme)

    Sottolinea il sistema a doppio grado nelle misure di prevenzione: primo grado di merito più ampio, secondo grado di legittimità in cassazione, a tutela della libertà di iniziativa economica e della proprietà.

Massime di principio

  • Nel controllo giudiziario "volontario" il tribunale compie una valutazione prognostica essenzialmente sulla possibilità di bonifica aziendale e non una completa riesamina del pregresso accertamento amministrativo di infiltrazione.
  • L'annullamento giudiziale di un licenziamento per vizi formali non determina automaticamente la nullità di ogni intervento di bonifica: occorre valutare se il vizio sia meramente formale/colposo o sia indice di una volontà elusiva preordinata.
  • Le relazioni periodiche del controllore giudiziario e le verifiche ripetute costituiscono elementi probatori rilevanti che il giudice deve considerare espressamente nella decisione sulla cessazione della misura.
  • In sede di cassazione, il sindacato è limitato alle questioni di diritto (violazione di legge); tuttavia la Corte può annullare per vizio di diritto quando il giudice di merito non ha tenuto conto di elementi decisivi o ha applicato erroneamente principi di diritto.
  • In casi analoghi è necessario che il giudice motivi chiaramente, con riferimento agli elementi concreti, perché ritenga che le misure adottate non siano sufficienti alla bonifica o che eventuali atti (es. reintegra) siano sintomatici di persistente permeabilità mafiosa.
  • Quando il provvedimento di merito trascura risultanze amministrative e relazioni del controllore, la decisione è vulnerabile e può essere annullata con rinvio per un nuovo esame complessivo.

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