Cassazione Penale, Sentenza n. 5892/2023 del 13/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso del Procuratore Generale deduceva l'illegalità del trattamento sanzionatorio irrogato dal Tribunale di Civitavecchia per guida in stato di ebbrezza (art. 186 co. 2 lett. c) c.d.s.) perché il giudice di primo grado aveva: 1) sottoposto l'aggravante di cui all'art. 186 co. 2-sexies (fatto commesso in orario notturno) a un bilanciamento di equivalenza con le circostanze attenuanti generiche, nonostante il disposto di cui all'art. 186 co. 2-septies che vieta tale equivalenza; 2) omesso di sottoporre invece al bilanciamento con le attenuanti l'altra aggravante ritenuta sussistente, l'art. 186 co. 2-bis (aver provocato un incidente), ponendo così la seconda aggravante come raddoppio integrale della pena-base senza la previsione del confronto tra aggravanti e attenuanti prevista dall'art. 69 c.p. I fatti: Barrella è stato sottoposto a due prove etilometriche (valori 2,18 g/l e 2,13 g/l) e aveva provocato un incidente urtando uno spartitraffico in cemento; il fatto è avvenuto in orario notturno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al trattamento sanzionatorio: la sentenza impugnata è annullata in parte e la causa è rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Civitavecchia in diversa composizione. La Cassazione ha ritenuto fondata la doglianza del P.G. perché: a) l'aggravante 2-sexies è "privilegiata" ai sensi dell'art. 186 co. 2-septies e non poteva essere neutralizzata da un bilanciamento di equivalenza con le attenuanti generiche; il corretto procedimento è prima applicare l'aumento previsto per il 2-sexies (aumento dell'ammenda da un terzo alla metà) e solo successivamente operare la diminuzione derivante dalle attenuanti sulla quantità così risultante; b) l'aggravante 2-bis (incidente) non è sottratta al bilanciamento e doveva essere confrontata con le attenuanti generiche ai sensi dell'art. 69 c.p., prima di determinare il raddoppio della pena-base. Per tali motivi la determinazione della pena operata in primo grado è stata dichiarata viziata e rimessa al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 186 cod. strada, comma 2, lett. c)
Prevede il reato di guida in stato di ebbrezza con valori alcolemici superiori a 1,5 g/l e la pena base (arresto e ammenda) alla quale si applicano eventuali aggravanti o attenuanti
art. 186 cod. strada, comma 2-bis
Aggravante che raddoppia le sanzioni previste dal comma 2 se il conducente ha provocato un incidente; non è qualificata come "privilegiata" e pertanto è soggetta al normale confronto con le attenuanti (art. 69 c.p.)
art. 186 cod. strada, comma 2-sexies
Aggravante per il fatto commesso in orario notturno (dopo le ore 22 e prima delle ore 7) che dispone un aumento della sanzione pecuniaria (da un terzo alla metà); nella giurisprudenza è considerata un'aggravante "privilegiata" limitata rispetto al giudizio di equivalenza con le attenuanti
art. 186 cod. strada, comma 2-septies
"...circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2 sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa..." e "...diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante"
Stabilisce che le attenuanti non possono essere considerate equivalenti o prevalenti rispetto all'aggravante 2-sexies: l'aumento previsto per il 2-sexies va applicato prima, e le eventuali diminuzioni per attenuanti si calcolano sulla quantità risultante dall'aumento
art. 62-bis c.p.
Disciplina il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; in presenza di aggravanti occorre valutare la loro incidenza secondo le regole di bilanciamento previste dal codice
art. 69 c.p.
Prevede il principio del bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti: quando coesistono circostanze in aumento e in diminuzione della pena il giudice deve confrontarle e determinare l'effetto complessivo
Massime di principio
- Quando concorrono più aggravanti e attenuanti occorre verificare se qualche aggravante sia espressamente sottratta al giudizio di equivalenza ("privilegiata"): se previsto dalla norma, l'aumento relativo a tale aggravante va applicato prima e le attenuanti devono poi operare sulla quantità così aumentata
- L'aggravante per orario notturno prevista dall'art. 186 co. 2-sexies è disciplinata dall'art. 186 co. 2-septies: non può essere neutralizzata per equivalenza dalle attenuanti generiche; il calcolo delle diminuzioni deve essere successivo all'aumento
- Le aggravanti che non sono espressamente sottratte al bilanciamento (es. art. 186 co. 2-bis per incidente) devono essere confrontate con le attenuanti ai sensi dell'art. 69 c.p.; omissioni in questo confronto possono rendere illegittima la determinazione della pena
- Occorre distinguere l'effetto delle aggravanti sulle componenti della pena (detentiva e pecuniaria): alcune aggravanti possono incidere solo sull'ammenda, altre raddoppiare complessivamente la sanzione; il giudice deve esplicitare quale componente è stata aumentata e come si è operato il successivo bilanciamento
- Se il giudice di merito applica un bilanciamento non consentito dalla legge o omette il confronto dovuto tra aggravanti e attenuanti, la decisione relativa al trattamento sanzionatorio è annullabile e la materia deve essere riesaminata dal giudice del rinvio
- In sede di calcolo della pena, la motivazione deve rendere chiaro il procedimento matematico e giuridico seguito (pena-base, applicazione delle aggravanti, successivo bilanciamento con le attenuanti), per consentire il controllo di legittimità in cassazione
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