Cassazione Penale, Ordinanza n. 07980/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi meramente reiterativi e non corredati da una specifica critica alle argomentazioni poste a base della decisione di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che aveva confermato la sua condanna per furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose. I motivi di ricorso, secondo l'ordinanza, riproducevano censure già esaminate e respinte dai giudici di merito: in particolare, contestavano la sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose e il giudizio di bilanciamento tra circostanze, senza però confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
La condanna di merito riguarda il furto in abitazione; la decisione di legittimità non interviene sul merito della qualificazione, ma presuppone la configurabilità del reato così qualificato in appello.
È richiamata implicitamente l'aggravante della violenza sulle cose, oggetto di specifica censura già respinta nei giudizi di merito.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già dedotte nei gradi di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione in cassazione dell'erronea applicazione di una circostanza aggravante o del giudizio di bilanciamento richiede una critica puntuale e non meramente assertiva della ratio decidendi adottata dal giudice di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- La Corte di cassazione non rivaluta il merito della prova o delle circostanze già esaminate dai giudici di merito se le doglianze non indicano vizi specifici della motivazione.
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