Sentenza n. 4717/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, n. 243 del 2024, che aveva respinto l’impugnazione del decreto di approvazione degli atti della procedura valutativa e della chiamata di un professore di prima fascia
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante aveva impugnato la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso proposto contro il decreto con cui l’Università aveva approvato gli atti della procedura valutativa, bandita ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010, per la chiamata di un professore di prima fascia nel settore concorsuale 06/F1 e nel settore scientifico-disciplinare MED/28, individuando quale candidato maggiormente qualificato il controinteressato. Nel giudizio di appello l’appellante ha successivamente dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, rinunciando all’appello e chiedendo la compensazione delle spese. Le altre parti non si sono opposte.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia all’appello e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 84 c.p.a. Non è stata quindi esaminata la fondatezza dei motivi di impugnazione relativi alla procedura valutativa universitaria né è stata verificata la legittimità della sentenza del TAR. In accoglimento della richiesta dell’appellante e in assenza di opposizione delle altre parti, le spese del giudizio di appello sono state compensate.
Norme richiamate
ex art. 24, comma 6, della Legge n. 240 del 2010
Individua la base normativa della procedura valutativa per la chiamata di un professore di prima fascia; la sentenza non ne esamina l’applicazione nel merito.
debba dichiararsi estinto il giudizio a norma dell’art. 84 cod. proc. amm.
La rinuncia all’appello, risultante dalla dichiarazione dell’appellante e non contrastata dalle altre parti, determina l’estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia all’appello, ritualmente dichiarata e non contrastata dalle altre parti, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84 c.p.a.
- Quando il giudizio di appello si estingue per rinuncia, il giudice non deve esaminare i motivi di impugnazione né la legittimità della sentenza appellata.
- Le spese del giudizio di appello possono essere compensate quando la parte rinunciante lo richieda espressamente e le altre parti non si oppongano.
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