Cassazione Civile, Ordinanza n. 12076/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl processo di cassazione è stato dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c. Poiché la parte resistente ha aderito alla rinuncia, la Corte ha escluso ogni provvedimento sulle spese di lite. La declaratoria di estinzione ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La società debitrice aveva proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, contro il decreto della Corte d'Appello che, in accoglimento del reclamo della controparte, aveva rigettato la domanda di omologazione del concordato preventivo. Dopo la proposizione del ricorso, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal liquidatore con firma autenticata dal legale; la società resistente ha aderito alla rinuncia con sottoscrizione autenticata del proprio legale rappresentante. La Corte ha quindi preso atto della rinuncia e della relativa adesione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo di cassazione quando interviene nelle forme previste.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La norma sul raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione è dichiarato estinto per rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente sottoscritta e ritualmente accettata dalla parte costituita, comporta l'estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia con adesione della controparte, la Corte non provvede sulle spese di lite.
- La declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnante non vittorioso.
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