Cassazione Penale, Sentenza n. 38316/2023 del 19/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva rigettato la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. n. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti), contestando l'insufficienza qualitativa degli indizi a suo carico. Contestava in particolare che: non gli fossero contestati reati-fine; i contatti e la partecipazione al reato di porto d'arma non bastassero a provare l'appartenenza al sodalizio; le attribuzioni investigative circa occultamento, lavorazione e ruolo di "esattore" fossero mere suggestioni prive di riscontro; le intercettazioni fossero criptiche; la detenzione dell'arma fosse avulsa dal contesto associativo e la sua partecipazione temporale fosse limitata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivo principale: la censura proposta si limitava a una rivalutazione degli elementi di fatto (insufficienza degli indizi) riservata al giudice di merito e non rientrava nei motivi di legittimità esperibili in cassazione. La Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione del Tribunale del riesame, che aveva rilevato elementi quali: frequenti menzioni del ricorrente da parte dei sodali in contesti rilevanti; dialoghi intercettati (es. conversazione del 18/6/2022) che dimostravano fiducia e compiti nell'ambito del gruppo; uso di autovetture del capo per interessi del sodalizio; attività di riscossione dei crediti; detenzione di armi e consapevolezza dell'acquisto di una partita di 30 kg di cocaina; contatti tramite telefono abusivo detenuto in carcere. Per tali ragioni la partecipazione al sodalizio è stata ritenuta dimostrata in termini idonei a sorreggere la custodia cautelare. Conseguenze pratiche: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; pagamento in favore della cassa delle ammende di euro 3.000, in via equitativa, per inammissibilità non colposa non esclusa.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma che individua uno dei motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme processuali o di norme sostanziali). Qui utilizzata per inquadrare la censura che però si è risolta in una mera contestazione di merito non ammissibile.
Rinvio alla disciplina sulla gravità indiziaria e sulle misure cautelari; la censura relativa alla presunta violazione di questa norma è stata ritenuta in realtà una richiesta di riconsiderazione degli elementi probatori.
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la partecipazione richiede stabile adesione e contributo funzionale all'associazione, valutazione operata dal giudice del merito e non sindacabile in cassazione se non per vizi di diritto.
art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990
Aggravante collegata all'associazione per il traffico di stupefacenti; citata nella descrizione dei capi d'imputazione a carico dell'imputato.
Norma che dispone la condanna alle spese per il ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata dalla Corte per condannare Halili al pagamento delle spese del procedimento.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. L. n. 176/2020) e successive proroghe
Norme che disciplinano la procedura scritta per il giudizio in Cassazione in mancanza di richiesta di trattazione orale; indicate per la modalità con cui è stato trattato il ricorso.
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per le statuizioni sulla liquidazione della somma in favore della cassa delle ammende e per la valutazione sulla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può essere utilizzata per ottenere una rinnovata valutazione del fatto e delle prove: le censure che consistono in una diversa lettura degli elementi probatori sono inammissibili.
- In materia di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la partecipazione può essere desunta da una serie di elementi convergenti (contatti ripetuti con i vertici, ruoli funzionali come corriere, custode, esattore, disponibilità di armi, conoscenza e partecipazione a acquisti di grosse partite) anche in assenza di un atto formale di investitura.
- Per impugnare con successo un'ordinanza cautelare in sede di legittimità è preferibile articolare motivi di diritto (vizi procedurali, violazioni di norme sull'utilizzabilità delle prove, nullità, errori di diritto) piuttosto che limitarsi a rimproverare la valutazione di merito della gravità indiziaria.
- Le intercettazioni e le conversazioni devono essere contestualizzate e valutate globalmente: frasi isolate possono assumere rilievo se inserite in un quadro complessivo coerente e ripetuto.
- In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile è concreto il rischio di condanna alle spese e dell'obbligo di versamento adempimenti equitativi (es. cassa delle ammende); valutare attentamente la strategia processuale prima di proporre impugnazioni.
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